Grandi novità per tutti gli addetti ai lavori del settore acque per consumo umano: laboratori, gestori del ciclo idrico integrato (acquedotti), amministratori di condominio, gestori di strutture sanitarie o di aziende alimentari, ristoratori, albergatori, e molti altri.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo (D.Lgs. 18 del 23 febbraio 2023), recepimento della direttiva 2020/2184 (concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano).
È stato abrogato e va “in pensione” dopo 22 anni di onorato servizio il D.Lgs. 31 del 2001.
Molti i cambiamenti apportati, sia nei parametri da determinare che nelle responsabilità dei laboratori, dei gestori del ciclo idrico integrato, di altri soggetti interessati (amministratori di condominio, ristoratori, albergatori, gestori di centri sportivi, palestre, SPA, responsabili di caserme, strutture sanitarie, ecc.). Del tutto nuovo poi quanto previsto in merito ai “piani di sicurezza delle acque”, che riguarderanno anche gli edifici. Non manca una parte sui materiali a contatto con l’acqua potabile, oltre ad altre novità.
Per fortuna sono stati corretti gli strafalcioni di cui parlavamo qui, a proposito della bozza del decreto.
Chiariti anche, finalmente, gli effettivi obblighi relativi all’accreditamento dei laboratori che effettuano i controlli, interni ed esterni, dopo la confusione introdotta a partire dal DM 14 giugno 2017, con i riferimenti mal copiati a “prove o gruppi di prove”. Ovviamente decade anche ogni modifica apportata dal citato DM.
Rischio o opportunità per i laboratori e per i gestori?
Ne parliamo nel corso di formazione, sia in FAD diretta (24 marzo 2023, posti limitatissimi) che in FAD differita (disponibile dal 25 marzo, da seguire quando volete), al quale potete già iscrivervi.
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quesito 1: In relazione ai controlli esterni ed interni, ripartiti numericamente al 50%, ma con “baricentro” spostato verso il punto di consegna per quelli esterni, vorrei sapere se i laboratori ufficiali di prova a supporto delle ASL debbano mettere a punto la prova dei colifagi.
quesito 2: Per la legionella nei sistemi di distribuzione mi chiedo se, oltre al PSA nelle strutture sanitarie con ricovero e ai piani di autocontrollo negli altri casi (che prevedono ovviamente analisi su questo parametro), sia previsto un controllo da parte delle ASL e quindi dei laboratori ufficiali di prova
Nell’ Allegato 3, Specifiche per analisi dei parametri, si riporta l’elenco dei parametri per i quali i laboratori, che effettuano analisi sulle acque potabili, devono possedere l’accreditamento.
Ciò significa che alla data del 21/03/2023 possono eseguire Analisi sulle acque potabili solo i laboratori che hanno tutti i parametri previsti nell’Allegato 3 accreditati?
Noi eseguiamo le analisi per la verifica della potabilità per privati e per aziende vitivinicole (anche agriturismi) vorrei capire quali sono i parametri chimici e microbiologici da inserire in un pacchetto “potabilità” visto che non capisco se sono tutti i parametri nell’allegato I (parte A e B) o quelli riportati nell’allegato I parte C
Nell’ Allegato 3, Specifiche per analisi dei parametri, si riporta l’elenco dei parametri per i quali i laboratori, che effettuano analisi sulle acque potabili, devono possedere l’accreditamento.
Ciò significa che alla data del 21/03/2023 possono eseguire Analisi sulle acque potabili solo i laboratori che hanno tutti i parametri previsti nell’Allegato 3 accreditati? e per quanto riguarda la Legionella?
La valutazione del rischio legionella deve essere fatta negli edifici condominiali a prescindere dal fatto che abbiano o meno un sistema centralizzato di riscaldamento dell’acqua (per intenderci la centrale termica e/o tecnica)?
Buongiorno,
nei rapporti di prova, per il parametro durezza, calcio e magnesio non usciamo con il riferimento normativo al D.Lgs. 18/2023 in quanto non effettuiamo trattamento di desalinizzazione. E’ sbagliato? Dovremmo far comunque riferimento alla Parte C dell’Allegato 1?
Grazie
questo decreto che, nel punto relativo alle “definizioni”, dice che si intendono acque potabile le acque destinate al consumo umano indipendentemente dalla propria provenienza….intende riferirsi anche alle acque che escano da qualunque impianto di trattamento?
a quale documento, norma , Dlg … dovrei fare riferimento, ad oggi, per le caratteristiche minime prestazionali dei metodi, utilizzati per il controllo delle acque (LOQ i incertezza estesa) ?
Nel Dlg 18/2023 si parla solo di incertezza di misura nell’ allegato 3.
Nello specifico il DM Salute 14 giugno 2017 è ancora in vigore ?
GRAZIE
Quesito 1: in relazione alle reti idriche interne: nello specifico Condomini con o senza cisterne fisse di accumulo considerando l’art. 5 comma 1 lett a e b; e comma 3 [I valori per i parametri elencati nell’allegato I, Parti A e B,devono essere rispettati: …omissis …nel punto di consegna, … prossimo al punto di consegna, E NEL PUNTO DI UTENZA essendoci la E significa che sono compresi le strutture private specie se con cisterne fisse? Anche considerando art 8 comma 6. Omissis… sussiste per essi l’obbligo di controlli interni periodici in conformita’ all’articolo 14. E ai sensi dell’art 3 comma 7.
Quesito 2: nelle strutture prioritarie è previsto il psa o il piano di autocontrollo dal 2029 ma riguardo alle analisi di legionella e piombo da quando vanno effettuate?
Quesito 3 facendo analisi per gestori idropotabili bisogna avere accreditati tutte le prove sia parte A che B o basta avere il laboratorio accreditato ?
riguardo al
Quesito 2: nelle strutture prioritarie è previsto il psa o il piano di autocontrollo dal 2029 ma riguardo alle analisi di legionella e piombo da quando vanno effettuate?
volevo sapere se è prevista una data per le analisi di legionella e piombo non per i piani di autocontrollo
1. Alla luce del fatto che nel D.lsg 18/2023 viene aumentato il limite a 1000 ufc/L per Legionella. Noi siamo un laboratorio che segue clienti rientranti tra le classi di strutture prioritarie (case di riposo, ospedali, centri odontoiatrici, strutture turistico ricettive, piscine), pertanto, in questo caso VALGONO LE LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI?
Oltre a questi clienti, seguiamo anche aziende che operano a livello industriale (settore alimentare, settore metalmeccanico, settore chimico, materie plastiche, ecc..), per questi tipi di aziende teniamo conto del limite < 1000 ufc/L o è a discrezione nostra, del laboratorio, scegliere il limite a cui fare riferimento?
Buonasera. Complimenti per il Corso.
Avrei bisogno di sapere se nei rdp per Accredia potrebbe essere indicato il limite < 100 ufc/L per Legionella pneumophila (secondo Rapporti istisan 22/32) e non <1000 secondo DLgs 18/23? oppure possiamo indicare come limite per Accredia solo un riferimento normativo?
Stesso dubbio per P.aeruginosa. Rapporti istisan 22/32 indicano < 10 ufc/100 ml secondo il documento health memorandum….Possiamo indicarlo su rdp o per Accredia il limite nn esiste perchè non lo riporta il DLgs 18/23?
Spero di essere stata chiara. Grazie molte
Grazie molte per la chiarezza.
Buongiorno, chiedo conferma sulle analisi da eseguirsi su campioni di acqua potabile da parte di laboratori che analizzano campioni di privati cittadini (pozzo..) o di gestori della distribuzione idrica interna (imprese alimentari, condominii, strutture ricettive…): fermo restando il fatto che sarebbe buona cosa eseguire la valutazione del rischio (comunque non obbligatoria fino al 2029 anche per le strutture prioritarie), è corretto affermare che: “nel caso in cui questa valutazione non sia (ancora) disponibile le analisi per la conformità al decreto sono ALMENO TUTTE quelle previste dall’allegato I, parte A e B (quindi analisi di e.coli e enterococchi intestinali e di TUTTI i parametri chimici indicati (a parte PFAS e altri parametri citati in articolo 24) e, nel caso di edifici prioritari, ANCHE Legionella e Pb” ? Grazie
Salve, visto che il parametro pseudomomas aeruginosa non è contemplato dal d. Lgs 18/2023 qualora venisse ricercato comunque ad es. In acque contenute in serbatoi o cisterne quale limite occorre utilizzare?
In caso di presenza riscontrata è corretto emettere un giudizio di non conformità sul rapporto di prova?
Buongiorno, ho svolto il corso in FAD differita e ho necessità di due chiarimenti:
1) Cifre significative: lo scorso anno ho ricevuto un rilievo Accredia in quanto esprimevo il risultato anioni con più cifre significative rispetto a quanto previsto dal metodo di riferimento (UNI EN ISO 10304-1), il quale al punto 10 prevede di indicare il risultato con massimo due cifre significative. Visto che i valori di parametro in all. III, parte B, tab. 1 del D.lgs. 18/23 indicano sempre due cifre significative, e visto che RT 08 al punto 7.8.3.1 reputa sufficiente usare massimo le due cifre significative, posso considerare un refuso l’indicazione “cifre decimali” anziché “cifre significative” riportato in all. III, parte B del D.lgs 18/23?
2) Come laboratorio abbiamo accreditato sia Conta Legionella spp secondo UNI EN ISO 11731:2017 che la ricerca in PCR secondo ISO/TS 12869:2019. La nota a pagina 108 delle Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi stabiliva quanto segue: i campioni analizzanti mediante PCR che hanno dato esito negativo, possono non essere analizzati mediante coltura (…), al contrario, se positivi, dovranno essere analizzati mediante coltura. Ora, l’all. III, parte A, del D.lgs 18/23 scrive che il metodo ISO/TS 12869:2019 può essere utilizzato per il controllo di verifica basato sul rischio e per integrare i metodi colturali. Nella sostanza: posso continuare a comportarmi come prima? Ovvero screening in PCR – se negativo mi fermo, se positivo rianalizzo con metodo colturale – oppure no?
Grazie!
Buongiorno, mi occupo di gestione case vacanza. Volevo sapere a quali controlli obbligatori delle acque sono tenuto. Anche in virtù della nuova normativa.
l nostro laboratorio si occupa di analisi sulle acque e HACCP e si rivolge a strutture ricettive alberghiere, ristoranti, parchi termali. Siamo accreditati secondo 11731:2017 per ricerca di legionella. Avrei delle domande da sottoporvi:
– la parte A dell’allegato 3 richiede l’accreditamento per TUTTI i parametri microbiologici indicati (da a a f)?
– Vista la previsione nel prossimo futuro dei Piani di sicurezza, sarebbe possibile aggiungere ai Piani di valutazione dei Rischi Legionella che attualmente stiliamo per i nostri clienti gli altri parametri e far un unico piano?
– Nella Parte C1 dei parametri indicatori il conteggio delle colonie a 22°C riporta come Valore di parametro “Senza Variazioni anomale” che cosa si intende? Che limite bisogna considerare?
– Nella parte D allegato 1 il piombo è riportato con legionella: è obbligatorio ricercarlo?
– Nell’emissione dei RdP con legionella esprimiamo l’incertezza sempre escluso in caso di assenza del microrganismo. E’ possibile mantenere il risultato puntuale ed evitarne l’espressione visto quanto indicato nella direttiva 2020/2184?
Forse non mi sono espressa correttamente, ma noi ci occupiamo come laboratorio privato, di ricerca di legionella secondo 11731:2017 e ci rivolgiamo principalmente a strutture alberghiere, parchi termali e anche ristoranti (presso i quali svolgiamo anche HACCP) in tal caso :
la parte A dell’allegato 3 richiede l’accreditamento per TUTTI i parametri microbiologici indicati (da a a f)?
Salve,
in merito al nuovo d.lgs.18/2023 ci chciedevamo a partire da quando,
dovremmo iniziare a proporre ai nostri clienti (siamo un laboratorio
di analisi), i nuovi pacchetti e da quando dovremmo proporre loro di
iniziare a fare l’analisi del riscchio?
Grazie
Cordiali saluti
Buongiorno,
nel D.Lgs 31/2001 era indicato chiaramente che il risultato delle analisi doveva essere espresso in rapporto di prova con lo stesso numero di decimali del limite di riferimento.
Nel nuovo decreto invece sembra che l’arrotondamento debba essere fatto solo quando viene eseguito il confronto con il valore di parametro.
E’ quindi sottinteso che il risultato delle analisi debba essere sempre arrotondato o può essere interpretato come modalità da seguire solo se nel rdp sono espressi giudizi di conformità?
Buongiorno
dopo aver seguito il vostro corso sul DL 18, mi sono rimasti ancora questi dubbi su cui gradirei ricevere il vostro parere:
1-Allegato I parte C – il commento relativo al parametro pH dice ” L’acqua non deve essere aggressiva.
Per le acque non frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4.5 unità pH. Per le acque naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore”.
Poichè noi abbiamo due captazioni naturalmente ricche di anidride carbonica , il cui pH a volte è 6.0 o anche 5.9, vorrei capire bene come vada interpretato quella frase. Alcuni dicono che si potrebbe riferire sempre e soltanto alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, altri dicono che si applica a tutte le acque, ma la frase può essere inferiore lascia pensare ad autorizzazioni preventive (da parte di chi?).
2- Allegato III – “Il confronto con il valore di parametro è da effettuarsi previo arrotondamento del risultato con lo stesso numero di cifre decimali riportato per il valore di parametro di cui alle Parti B e C dell’allegato I”.
Per la torbidità , il cui limite è “accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale”, è corretto indicare 1 cifra decimale con riferimento all’allegato III , tabella 1, nota 10 alla tabella 1 e con riferimento all’allegato II ,parametro operativo – valore di riferimento ? L’uno dice “l’incertezza di misura … di 1.0 NTU”. , l’altro “0.3 NTU nel 95% dei campioni e nessun superamento di 1 NTU”.
3-Allegato II – sempre a proposito della torbidità, qui è riportata la frase “Il programma di monitoraggio operativo … include il monitoraggio del parametro della <> per controllare periodicamente l’efficacia dei processi di eliminazione fisica mediante filtrazione su mezzi di filtrazione non attivi….(non applicabile alle acquee sotterranee in cui la torbidità è causata dal ferro e dal manganese)”.
Non mi è chiaro se con “impianto di trattamento dell’acqua” si riferisce solo agli impianti di filtrazione meccanici”, quali filtri a sabbia , quarzo, ecc oppure a ogni impianto di trattamento, compresa la disinfezione.
Non mi è chiaro se la frase “non applicabile alle acquee sotterranee in cui la torbidità è causata dal ferro e dal manganese” vuol dire che si applica solo a acquee superficiali con filtrazione; se invece indica che non si applica quando ci sono alte concentrazioni di ferro e dal manganese, allora si applica a tutte le superficiali e sotterranee filtrate, eccetto quando ci sono alte concentrazioni di questi elementi.
4-Allegato II – Colifagi somatici. Si ricercano su tutte le acque prima dei trattamenti, oppure solo su quelle che rientrano nel monitoraggio torbidità?
Vi ringrazio e vi saluto cordialmente
Paola Francesconi
In merito a quanto riportato nel nuovo D.Lgs 23 febbraio 2023 , n. 18 Art. 3 (applicabilità parziale art. da 1 a 5) per le “casette dell’acqua” oltre al piano HACCP è responsabilità del gestore della casetta (se diverso dal gestore idrico) effettuare le analisi al punto di utenza al fine di garantire il rispetto dei valori di parametro riportati nell’ allegato I parte A e B? Considerando che i valori di parametro è competenza del gestore/enti verificarli al punto di consegna si potrebbe limitare le analisi a carico del gestore della casetta ad un set minimale (Es. parametri fondamentali Gruppo A All2 parte B o DGR) con una frequenza semestrale/stagionale?
Questo ragionamento è possibile estenderlo anche ad altre imprese assimilabili ( Art. 3 comma 2)?
Essendo tali soggetti esenti dall’analisi del rischio in base a cosa potrebbero scartare alcuni parametri del gruppo B?
Salve,
fornisco consulenza sulla sicurezza per gli amministratori condominiali e ho i seguenti dubbi:
1. questo Decreto estende l’obbligo di analisi dell’acqua appunto anche ai condomìni?
2. se si, i parametri di cui commissionare l’analisi sono quelli dell’Allegato I parti A, B e D, come da art. 4 comma 2.b)?
3. se invece i parametri non sono questi, quali sono? E quali sono gli articoli che indicano tali parametri come quelli da analizzare nei condomìni?
Buongiorno a tutti,
lavoro in un laboratorio che effettua analisi conto terzi (aziende private non sanitarie e non alimentari, vengono considerate strutture prioritarie?). Avrei da dipanare alcuni dubbi e chiedo se l’interpretazione della norma è corretta nei seguenti casi:
1) Nel caso in cui un’azienda privata si allacci direttamente alla rete, viene considerata “gestore della distribuzione interna” e conseguentemente può svolgere degli auto-controlli senza dover adempiere ai requisiti previsti di accreditamento o di lista di parametri.
2) Nel caso in cui invece si rifornisse direttamente da acqua di pozzo, diventando “gestore idro-potabile”, dovrà determinare tutti i parametri previsti dall’Allegato I parte A e B. I parametri dovranno essere accreditati poiché il laboratorio risulterà laboratorio del gestori idro-potabile e non più come laboratorio per analisi di autocontrollo.
Corretto?
Un ulteriore dubbio: dopo la valutazione del rischio (entro gennaio 2029), può subire una riduzione o aumento della lista dei parametri da ricercare? O saremo comunque sempre vincolati (con integrazione dal 2026 per alcuni analiti) alla lista dei parametri riportati nell’allegato I?
L’analisi del rischio può essere fatta dall’azienda stessa o deve essere svolta dagli organi competenti? Perché nel primo caso sarà l’azienda, che ci commissiona le analisi, che “sceglierà” i parametri sulla base delle loro valutazioni, mentre nel secondo caso saremo vincolati ad una lista di prametri predefinita. Corretto?
Questo è dovuto al fatto di poter proporre diversi profili analitici senza dover svolgere un profilo completo (talvolta oneroso), ove non richiesto, ma rispettando le indicazioni del decreto.
Vi ringrazio.
Buonasera, vorrei sapere se è possibile visionare il corso più volte entro il limite di 24 ore.
Inoltre al fine di organizzare il corso vorrei sapere dal momento che il corso viene acquistato quanto tempo passa per l’attivazione dello stesso.
Buongiorno, avrei un dubbio circa il parametro Pseudomonas aeruginosa.
Considerato che il D. Lgs 18/2023 non prevede un limite per questo parametro, se in un acqua destinata al consumo umano viene riscontrato Pseudomonas come ci si comporta con il giudizio di conformità?
Grazie mille
Saluti