Grandi novità per tutti gli addetti ai lavori del settore acque per consumo umano: laboratori, gestori del ciclo idrico integrato (acquedotti), amministratori di condominio, gestori di strutture sanitarie o di aziende alimentari, ristoratori, albergatori, e molti altri.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo (D.Lgs. 18 del 23 febbraio 2023), recepimento della direttiva 2020/2184 (concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano).

È stato abrogato e va “in pensione” dopo 22 anni di onorato servizio il D.Lgs. 31 del 2001.

Molti i cambiamenti apportati, sia nei parametri da determinare che nelle responsabilità dei laboratori, dei gestori del ciclo idrico integrato, di altri soggetti interessati (amministratori di condominio, ristoratori, albergatori, gestori di centri sportivi, palestre, SPA, responsabili di caserme, strutture sanitarie, ecc.). Del tutto nuovo poi quanto previsto in merito ai “piani di sicurezza delle acque”, che riguarderanno anche gli edifici. Non manca una parte sui materiali a contatto con l’acqua potabile, oltre ad altre novità.

Per fortuna sono stati corretti gli strafalcioni di cui parlavamo qui, a proposito della bozza del decreto.

Chiariti anche, finalmente, gli effettivi obblighi relativi all’accreditamento dei laboratori che effettuano i controlli, interni ed esterni, dopo la confusione introdotta a partire dal DM 14 giugno 2017, con i riferimenti mal copiati a “prove o gruppi di prove”. Ovviamente decade anche ogni modifica apportata dal citato DM.

Rischio o opportunità per i laboratori e per i gestori?

Ne parliamo nel corso di formazione, sia in FAD diretta (24 marzo 2023, posti limitatissimi)  che in FAD differita (disponibile dal 25 marzo, da seguire quando volete), al quale potete già iscrivervi.

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