© MASSIMO TARDITI 2022 – riproducibile solo integralmente citando fonte e riferimenti, inclusa mail.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022 il D.Lgs. 150 del 10 ottobre 2022, sull’ “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.
Dietro ad un titolo astruso si celano importantissime novità per gli operatori del settore alimentare, novità che, crediamo, faranno dormire sonni più tranquilli agli alimentaristi e faranno calare un po’ il “fatturato” di quelli che, verso fine anno, compaiono nei principali telegiornali sciorinando cifre su cifre sul loro prezioso operato (sequestri, sanzioni e dintorni), probabilmente più al fine di apparire paladini dei diritti della plebe che non per contrastare effettivamente le cattive pratiche alimentari. Il tutto mantenendo un adeguata pressione dissuasiva nei confronti di chi non rispetta la legge. Niente più penale? quasi…
Da sempre speravamo nella depenalizzazione che, dopo il precedente tentativo abortito consistente nell’abrogazione in toto della Legge 283/1962, risalente al marzo 2021 (ne parliamo qui), finalmente sembra essere arrivata (lasciando però in vigore la Legge 283/1962). Il provvedimento entrerà in vigore dal 1° novembre 2022.
Come si è riusciti ad ottenere questo risultato, apparentemente da “botte piena e moglie ubriaca”?
Vediamolo insieme.
L’art. 70 del D.Lgs. 150/22 introduce nella Legge 283/1962 una serie di nuovi articoli tra il precedente 12-bis e il 13.
Consigliamo vivamente, come sempre, di leggere il testo originale della norma e riportiamo di seguito quello che ci è parso il significato e l’impatto delle modifiche apportate.
Il nuovo art. 12-ter della Legge 283/1962 prevede l’estinzione delle contravvenzioni nel caso si provveda ad adempiere alle prescrizioni impartite dall’organo accertatore a seguito del riscontro di non conformità, purché:
- Le violazioni commesse (alle disposizioni della Legge 283/1962 o ad altre disposizioni in materia alimentare) abbiano natura contravvenzionale e non concorrano con azioni più gravi (delitti: ad esempio lesioni o lesioni gravi nel caso di somministrazione di alimenti nocivi, frode in commercio, ecc.);
- Le violazioni commesse siano punibili con l’ammenda (anche congiuntamente o in alternativa all’arresto); rientrano in questa casistica tutte le violazioni dell’art. 5 della Legge 283/62 e altre previste dalla normativa in materia di autocontrollo, etichettatura, rintracciabilità.
Al momento dell’accertamento della violazione l’organo accertatore dovrà, in casi con queste caratteristiche, impartire una prescrizione di adeguamento entro un termine da stabilire, che non dovrà superare i sei mesi. È possibile una proroga, a seguito di istanza del contravventore e per motivi non dipendenti da quest’ultimo, per ulteriori sei mesi al massimo. Può essere prescritto di adottare misure idonee ad eliminare situazioni di pericolo.
Il successivo nuovo articolo 12-quater prevede la verifica dell’avvenuto adeguamento entro trenta giorni dalla scadenza della prescrizione da parte dell’organo accertatore. A seguito della verifica:
- Se il contravventore NON ha adempiuto alla prescrizione (o se adempie in ritardo) le conseguenze rimangono quelle già note e la questione mantiene rilevanza penale;
- Se invece il contravventore HA ADEMPIUTO alla prescrizione la questione diventa amministrativa e il contravventore dovrà pagare una somma pari a un sesto del massimo previsto per l’ammenda.
Vediamo alcuni esempi delle sanzioni in caso di avvenuto adempimento:
- nel caso di alimenti in cattivo stato di conservazione, come acqua esposta al sole, congelamento non corretto, locali di conservazione non idonei, la somma è 1/6 di 30.987,41 euro, ovvero 5.164,57 euro;
- lo stesso nel caso di alimenti nei quali vengano riscontrate cariche microbiche superiori ai limiti ammessi;
- lo stesso anche nel caso di utilizzo di additivi non consentiti o in quantità maggiore di quella consentita;
- per alimenti invasi da parassiti, insudiciati, nocivi, la somma è più alta: 1/6 di 46.481,12 euro, ovvero 7.746,85 euro;
- la stessa maggiore sanzione si applica in caso di presenza di fitofarmaci in quantità superiore ai limiti consentiti.
Importi abbastanza alti, effettivamente. E se non si paga? La legge prevede che in questo caso si ritorni all’ambito penale, con tutte le conseguenze. Ma c’è un’alternativa.
Il nuovo art. 12-quinquies prevede la possibilità di prestare lavoro socialmente utile in sostituzione del versamento dell’importo della sanzione, per un tempo che verrà stabilito dal Pubblico ministero. Verranno conteggiati 250 euro per ogni giornata di lavoro (che corrisponde a due ore nella giornata).
Per la sanzione maggiore, insomma, con l’equivalente di un mesetto di impegno a cucinare per due ore al giorno alla mensa dei poveri ce la si può cavare… ma c’è tempo fino a sei mesi per completare il ciclo di lavoro socialmente utile.
Sono anche possibili soluzioni “miste”: un po’ di lavoro socialmente utile e un po’ di pagamento in moneta.
I restanti articoli da 12- sexies a 12-nonies hanno più che altro rilevanza nell’ambito della procedura penale, per la quale lasciamo la parola agli avvocati.
Vedremo se, come avvenuto per il precedente tentativo di depenalizzazione di cui al D.Lgs. 27/2021, vi sarà di nuovo una repentina retromarcia o se, finalmente, saremo arrivati alla tanto agognata depenalizzazione.
Signa, 24 ottobre 2022
Per approfondimenti e consulenza specifica e approfondita massimo@massimotarditi.it.
Bello, e condivido che sia necessario superare la 283.
Lo scoglio mi sembra la delimitazione alle “contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie”.
Mi chiedo se porre sul mercato alimenti che abbiano cariche batteriche superiori ai criteri di sicurezza è una contravvenzione con queste caratteristiche?
Buonasera, grazie per il commento.
Se non ci sono aspetti di pericolo, riconducibili all’art. 444 C.P., direi proprio di sì.