Grandi novità per tutti gli addetti ai lavori del settore acque per consumo umano: laboratori, gestori del ciclo idrico integrato (acquedotti), amministratori di condominio, gestori di strutture sanitarie o di aziende alimentari, ristoratori, albergatori, e molti altri.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo (D.Lgs. 18 del 23 febbraio 2023), recepimento della direttiva 2020/2184 (concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano).
È stato abrogato e va “in pensione” dopo 22 anni di onorato servizio il D.Lgs. 31 del 2001.
Molti i cambiamenti apportati, sia nei parametri da determinare che nelle responsabilità dei laboratori, dei gestori del ciclo idrico integrato, di altri soggetti interessati (amministratori di condominio, ristoratori, albergatori, gestori di centri sportivi, palestre, SPA, responsabili di caserme, strutture sanitarie, ecc.). Del tutto nuovo poi quanto previsto in merito ai “piani di sicurezza delle acque”, che riguarderanno anche gli edifici. Non manca una parte sui materiali a contatto con l’acqua potabile, oltre ad altre novità.
Per fortuna sono stati corretti gli strafalcioni di cui parlavamo qui, a proposito della bozza del decreto.
Chiariti anche, finalmente, gli effettivi obblighi relativi all’accreditamento dei laboratori che effettuano i controlli, interni ed esterni, dopo la confusione introdotta a partire dal DM 14 giugno 2017, con i riferimenti mal copiati a “prove o gruppi di prove”. Ovviamente decade anche ogni modifica apportata dal citato DM.
Rischio o opportunità per i laboratori e per i gestori?
Ne parliamo nel corso di formazione, sia in FAD diretta (24 marzo 2023, posti limitatissimi) che in FAD differita (disponibile dal 25 marzo, da seguire quando volete), al quale potete già iscrivervi.
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Salve vorrei iscrivermi al corso
buonasera, può iscriversi da questo link
https://arclab.it/prodotto/d-lgs-18-del-23-2-23/
Salve,
in merito al nuovo d.lgs.18/2023 ci chciedevamo a partire da quando,
dovremmo iniziare a proporre ai nostri clienti (siamo un laboratorio
di analisi), i nuovi pacchetti e da quando dovremmo proporre loro di
iniziare a fare l’analisi del riscchio?
Grazie
Cordiali saluti
Buonasera,
la domanda posta è più di natura commerciale che tecnica e per tale ragione diviene difficile rispondere nel merito.
La proposta può essere avanzata in qualsiasi momento, sempre tenendo in conto il termine ultimo del 12 gennaio 2029 per la valutazione del rischio nelle strutture prioritarie.
Magari per le strutture prioritarie più complesse si può procedere leggermente in anticipo rispetto alle altre, dato che la valutazione del rischio può essere più corposa e può essere necessario raccogliere dati e risultati analitici a supporto.
quesito 1: In relazione ai controlli esterni ed interni, ripartiti numericamente al 50%, ma con “baricentro” spostato verso il punto di consegna per quelli esterni, vorrei sapere se i laboratori ufficiali di prova a supporto delle ASL debbano mettere a punto la prova dei colifagi.
quesito 2: Per la legionella nei sistemi di distribuzione mi chiedo se, oltre al PSA nelle strutture sanitarie con ricovero e ai piani di autocontrollo negli altri casi (che prevedono ovviamente analisi su questo parametro), sia previsto un controllo da parte delle ASL e quindi dei laboratori ufficiali di prova
Buongiorno dottoressa, cominciamo dal quesito 1.
Come detto durante il corso, i colifagi sono menzionati in allegato II, a proposito di programmi di “controllo e monitoraggio”, e in allegato III, a proposito delle “specifiche per l’analisi dei parametri” (metodi, ecc.), laddove si prevede l’accreditamento per determinati metodi. Il programma è a carico sia dei gestori, sia del controllo ufficiale, secondo criteri, in questo secondo caso, definiti da regioni e provincie autonome. Il “programma” deve essere applicato “secondo le tempistiche di cui all’articolo 6 comma 6”. L’art. 6 tratta in realtà di “approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio”; il comma 6 prevede la data ultima del 12 gennaio 2029 per L’EFFETTUAZIONE della valutazione del rischio, non esattamente per definire i piani di controllo. Dei piani di controllo trattano invece l’art.12 e, per quelli “esterni” di vostra competenza, l’art. 13. I “programmi di controllo” saranno definiti dalle regioni e pp.aa., “tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio” (ricordiamolo, scadenze dal 2027 in poi per quest’ultima), con suddivisione tra controlli interni ed esterni, “entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto” (secondo art. 12, comma 6). Quindi, sembrerebbe, decifrando il testo contorto del decreto, che dal 21 marzo del 2025 i colifagi, se rientranti nei programmi di controllo, dovrebbero essere accreditati. Questo prudenzialmente, il decreto è evidentemente contraddittorio sulle date di applicazione delle diverse prescrizioni. Ma…
Sempre l’art. 12, comma 6, indica a quali parametri si applica l’allegato III (quello che prevede l’accreditamento). Ebbene, il rimando è solo ai “parametri elencati nell’allegato I, parti A, B, C e D”. In nessuna parte dell’allegato I sono menzionati i colifagi. Quindi i colifagi possono non essere oggetto di accreditamento? Sembrerebbe proprio così, alla lettura testuale del decreto.
Ma, non è finita, anche il comma 14 dello stesso articolo rimanda all’allegato III, quello che prevede l’accreditamento, questa volta in maniera in maniera più estesa. E, considerando questo rimando, sembrerebbe che TUTTI i laboratori che effettuano controlli, interni o esterni, debbano essere accreditati.
Qual è in definitiva la risposta? Non lo sappiamo, dovremmo chiederlo direttamente a chi ha scritto materialmente il decreto in maniera così confusa ma, sappiamo per esperienza, che le risposte dirette sono in questo caso sempre state altrettanto confuse ed equivoche.
Passiamo al quesito 2.
Le acque devono essere conformi alle specifiche contenute nel decreto, nei punti indicati all’art. 5; in particolare, nel caso di Legionella, secondo il comma 3, “nel punto di utenza all’interno dei locali pubblici e privati” (quindi anche negli edifici non prioritari, considerando “pubblici” gli edifici aperti al pubblico elencati nell’allegato VIII). I controlli, definiti dalle regioni e pp.aa. come previsto dall’art. 12 comma 2, riguardano però Legionella (e Piombo) solo “ai fini della valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all’allegato VIII” (quindi non delle strutture non prioritarie, sembrerebbe), si veda art. 12, comma 4, lettera b). Quanto previsto per il “monitoraggio operativo” non comprende a propria volta Legionella (né Piombo), infatti il rimando della successiva lettera d) è all’allegato II, parte A, punto 5. Ma di “reti di distribuzione interna” si tratta al punto 4, e non al 5. Quindi, sembrerebbe, al netto della trattazione ancora una volta decisamente confusionaria, che i controlli esterni non dovrebbero riguardare gli edifici non prioritari.
Speriamo che, nonostante il testo alquanto caotico del decreto, qualcosa siamo riusciti a chiarire.
Nell’ Allegato 3, Specifiche per analisi dei parametri, si riporta l’elenco dei parametri per i quali i laboratori, che effettuano analisi sulle acque potabili, devono possedere l’accreditamento.
Ciò significa che alla data del 21/03/2023 possono eseguire Analisi sulle acque potabili solo i laboratori che hanno tutti i parametri previsti nell’Allegato 3 accreditati?
Buongiorno dottoressa,
sappiamo che si tratta in questo caso di un laboratorio privato che effettua analisi per soggetti diversi dai gestori idro-potabili. Rispondiamo di conseguenza. (Per i laboratori dei gestori e per quelli incaricati dai gestori idro-potabili l’accreditamento è obbligatorio dal 21 marzo 2023, o dai termini fissati dall’abusivo DM del giugno 2017, a scelta.)
L’art. 12, comma7, è quello che rimanda all’allegato III, quello che prevede l’accreditamento. Un altro rimando è previsto al comma 14 dello stesso articolo.
L’art. 12 tratta però solo dei “controlli” (leggasi “analisi”) “esterni” (quelli che chiameremmo “ufficiali”), meglio trattati all’art. 13, e di quelli “interni” effettuati dai gestori idro-potabili (definiti dall’art. 2, comma1, lettera n). Nessuna indicazione è presente nel decreto per quanto riguarda le analisi effettuate per conto dei gestori interni (quelli definiti nello stesso comma, alla lettera q), sia per quanto riguarda gli edifici prioritari che per quanto riguarda gli edifici privati in genere.
Quindi l’accreditamento per laboratori privati che effettuano analisi per gestori interni non è richiesto ai sensi del decreto, a meno che non lo sia per altre norme specifiche (es. per parametri della sicurezza alimentare ai sensi della normativa sull’autocontrollo).
Il tutto a meno che non si tratti di acqua di pozzo o comunque da approvvigionamento autonomo per aziende alimentari. In quest’ultimo caso il gestore è considerato a tutti gli effetti “gestore idro-potabile” ed è soggetto agli obblighi secondo un programma di controllo che dovrà essere definito da regioni e pp.aa. entro il 21 marzo 2025.
Noi eseguiamo le analisi per la verifica della potabilità per privati e per aziende vitivinicole (anche agriturismi) vorrei capire quali sono i parametri chimici e microbiologici da inserire in un pacchetto “potabilità” visto che non capisco se sono tutti i parametri nell’allegato I (parte A e B) o quelli riportati nell’allegato I parte C
Buogiorno dottoressa
Non esistono indicazioni normative sulla scelta dei parametri, non essendovi in questi casi un obbligo di esecuzione di analisi, a meno che non si tratti di acqua di pozzo o comunque da approvvigionamento autonomo. In quest’ultimo caso il gestore è considerato a tutti gli effetti “gestore idro-potabile” ed è soggetto agli obblighi secondo un programma di controllo che dovrà essere definito da regioni e pp.aa. entro il 21 marzo 2025.
Nell’ Allegato 3, Specifiche per analisi dei parametri, si riporta l’elenco dei parametri per i quali i laboratori, che effettuano analisi sulle acque potabili, devono possedere l’accreditamento.
Ciò significa che alla data del 21/03/2023 possono eseguire Analisi sulle acque potabili solo i laboratori che hanno tutti i parametri previsti nell’Allegato 3 accreditati? e per quanto riguarda la Legionella?
Buongiorno dottoressa
Dipende se si tratta di laboratori del controllo ufficiale, laboratori dei gestori idro-potabili, laboratori di autocontrollo.
Per i primi due casi, in via di principio sì (con eccezioni per parametri non ancora obbligatori). Per i laboratori di autocontrollo veda la risposta a un precedente quesito.
La valutazione del rischio legionella deve essere fatta negli edifici condominiali a prescindere dal fatto che abbiano o meno un sistema centralizzato di riscaldamento dell’acqua (per intenderci la centrale termica e/o tecnica)?
Buongiorno dottore
La valutazione del rischio è obbligatoria in tutti i casi, dal 2029, per gli edifici prioritari. Nel caso dei condomini non è obbligatoria e in ogni caso sarebbe più centrata sull’acqua sanitaria che sul sistema di riscaldamento.
Buongiorno,
nei rapporti di prova, per il parametro durezza, calcio e magnesio non usciamo con il riferimento normativo al D.Lgs. 18/2023 in quanto non effettuiamo trattamento di desalinizzazione. E’ sbagliato? Dovremmo far comunque riferimento alla Parte C dell’Allegato 1?
Grazie
Buongiorno dottoressa
Il riferimento alla legge non è obbligatorio, è sufficiente indicare il riferimento al metodo normato. Nel dubbio, credo, meglio evitare di inserire il riferimento.
questo decreto che, nel punto relativo alle “definizioni”, dice che si intendono acque potabile le acque destinate al consumo umano indipendentemente dalla propria provenienza….intende riferirsi anche alle acque che escano da qualunque impianto di trattamento?
Buonasera dottoressa, se le acque che provengono dall’impianto di trattamento sono destinate al consumo uumano, sì, rientrano nel campo di applicazione del decreto.
a quale documento, norma , Dlg … dovrei fare riferimento, ad oggi, per le caratteristiche minime prestazionali dei metodi, utilizzati per il controllo delle acque (LOQ i incertezza estesa) ?
Nel Dlg 18/2023 si parla solo di incertezza di misura nell’ allegato 3.
Nello specifico il DM Salute 14 giugno 2017 è ancora in vigore ?
GRAZIE
Buonasera dottoressa
Il DM del 14 giugno 2017 ha avuto solo l’effetto di modificare il D.Lgs. 31/2001, quindi è di fatto al momento privo di validità, avendo esaurito la propria funzione.
L’incertezza indicata dal D.Lgs. 18 è un’incertezza estesa.
Non si applicano più i criteri di precisione ed esattezza, non più presenti nel decreto 18.
Per quanto concerne il LOQ, il decreto stabilisce, allegato III parte B, che il metodo di analisi utilizzato deve essere quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all’indicatore parametrico con un limite di quantificazione, pari al 30 %, o inferiore del valore di parametro pertinente (a meno che non sia diversamente indicato nelle note presenti in tabella 1, parte B dell’allegato III).
Quesito 1: in relazione alle reti idriche interne: nello specifico Condomini con o senza cisterne fisse di accumulo considerando l’art. 5 comma 1 lett a e b; e comma 3 [I valori per i parametri elencati nell’allegato I, Parti A e B,devono essere rispettati: …omissis …nel punto di consegna, … prossimo al punto di consegna, E NEL PUNTO DI UTENZA essendoci la E significa che sono compresi le strutture private specie se con cisterne fisse? Anche considerando art 8 comma 6. Omissis… sussiste per essi l’obbligo di controlli interni periodici in conformita’ all’articolo 14. E ai sensi dell’art 3 comma 7.
Quesito 2: nelle strutture prioritarie è previsto il psa o il piano di autocontrollo dal 2029 ma riguardo alle analisi di legionella e piombo da quando vanno effettuate?
Quesito 3 facendo analisi per gestori idropotabili bisogna avere accreditati tutte le prove sia parte A che B o basta avere il laboratorio accreditato ?
Ciao Carlo, ecco le risposte
Quesito 1
I valori di parametro devono essere comunque rispettati, anche negli edifici privati, anche se non prioritari. Non vi sono però obblighi di controlli analitici, in generale, vi è l’obbligo del piano di sicurezza per gli edifici prioritari, con la scadenza definita nel decreto.
Quesito 2
Vedi precedente.
Quesito 3
L’accreditamento è d’obbligo per tutti i parametri dell’allegato III, nella fattispecie:
– parte A, dalla lettera a) alla lettera f),
– parte B, tabella 1.
riguardo al
Quesito 2: nelle strutture prioritarie è previsto il psa o il piano di autocontrollo dal 2029 ma riguardo alle analisi di legionella e piombo da quando vanno effettuate?
volevo sapere se è prevista una data per le analisi di legionella e piombo non per i piani di autocontrollo
Buonasera,
riguardo le analisi di Legionella e piombo, il decreto non definisce un termine, o almeno non lo fa in maniera espressa.
Cerchiamo però di unire i pezzi del mosaico:
le analisi per Legionella e piombo sono parte integrante della valutazione del rischio delle strutture prioritarie, dato che sono classificate come attività di verifica (v. anche rapporto ISTISAN 22/32, es. punto 7.4).
Essendo parte integrante, queste attività seguono le stesse tempistiche stabilite dal decreto per la valutazione del rischio nei sistemi di distribuzione domestici, ovvero il termine ultimo del 12 gennaio 2029, a meno che non sia diversamente richiesto dall’autorità competente.
1. Alla luce del fatto che nel D.lsg 18/2023 viene aumentato il limite a 1000 ufc/L per Legionella. Noi siamo un laboratorio che segue clienti rientranti tra le classi di strutture prioritarie (case di riposo, ospedali, centri odontoiatrici, strutture turistico ricettive, piscine), pertanto, in questo caso VALGONO LE LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI?
Oltre a questi clienti, seguiamo anche aziende che operano a livello industriale (settore alimentare, settore metalmeccanico, settore chimico, materie plastiche, ecc..), per questi tipi di aziende teniamo conto del limite < 1000 ufc/L o è a discrezione nostra, del laboratorio, scegliere il limite a cui fare riferimento?
Buonasera,
per quanto concerne le linee guida del 07 maggio 2015, queste sono ancora valide per quelle parti in cui non sono superate dal decreto 18/2023, come anche illustrato durante il corso.
Il rapporto ISTISAN 22/32 riprende alcuni punti delle linee guida, oltre a rimandare a queste, in maniera espressa, per quanto riguarda le modalità di campionamento e gli interventi di bonifica (v. appendice C, punto C2 del rapporto ISTISAN in questione).
Per tutti questi aspetti, le linee guida del 07 maggio 2015 sono ancora in validità.
Per le strutture non prioritarie, identificate in classe E da rapporto ISTISAN 22/32, sarebbe opportuno avere come riferimento il limite di 1000 ufc/l.
Seppur non citate nel testo del decreto legislativo, queste sono trattate in maniera molto stringata nel rapporto ISTISAN di cui sopra, e per la loro gestione del rischio si può fare riferimento all’appendice C del rapporto, in cui viene ribadito, per l’appunto, il limite dei 1000 ufc/l.
Buonasera. Complimenti per il Corso.
Avrei bisogno di sapere se nei rdp per Accredia potrebbe essere indicato il limite < 100 ufc/L per Legionella pneumophila (secondo Rapporti istisan 22/32) e non <1000 secondo DLgs 18/23? oppure possiamo indicare come limite per Accredia solo un riferimento normativo?
Stesso dubbio per P.aeruginosa. Rapporti istisan 22/32 indicano < 10 ufc/100 ml secondo il documento health memorandum….Possiamo indicarlo su rdp o per Accredia il limite nn esiste perchè non lo riporta il DLgs 18/23?
Spero di essere stata chiara. Grazie molte
Buongiorno professoressa, grazie a Lei per aver apprezzato il corso
Qualunque criterio, anche da riferimenti normativi superati, può essere utilizzato, purché lo si concordi con il cliente. Unica precauzione, appunto, concordarlo preventivamente con il cliente (anche con uno scambio di messaggi elettronici, da conservare nelle registrazioni).
Grazie molte per la chiarezza.
Buongiorno, formulo il seguende quesito scusandomi per l’eventuale ripetizione se già altrove esplicitato:
in merito al nuovo d.lgs.18/2023, le chiedo se è corretta la seguente interpretazione: “di fatto le analisi chimico-microbiologiche per la valutazione della conformità ai valori di parametro di cui allegato 1 parte A B e C non sono obbligatorie per le strutture NON prioritarie (le strutture prioritarie sono definite nell’allegato 8) ma possono rientrare in un’ottica di corretta gestione del rischio, con riferimento anche ad HACCP per le industrie alimentari e protocolli interni per le aziende private”. Grazie
Buongiorno,
la verifica dei parametri di cui all’allegato I parte A, B e C non è obbligatoria sia per le strutture prioritarie che per quelle non prioritarie.
Il controllo dei parametri della parte D, allegato I, è invece obbligatoria per le strutture prioritarie secondo le modalità individuate all’allegato VIII del decreto e se del caso rapporto ISTISAN 22/32.
La verifica dei parametri ex allegato I, parte A, B e C rientra nella valutazione del rischio da parte dell’impresa, che sia alimentare o di altra natura, in ragione del processo produttivo e del tipo di utilizzo dell’acqua.
In alcuni casi è anche possibile procedere con controlli per parametri non contemplati dal decreto, sulla base della valutazione del rischio e/o altre norme applicabili (es. ricerca di Escherichia coli produttori di tossina Shiga nelle acque di irrigazione per i semi germogliati)
Se poi dobbiamo trattare il caso delle aziende alimentari, il decreto specifica, all’articolo 5 comma 1 lettera d), che per tali imprese, a meno che non si tratti di strutture prioritarie, devono essere rispettati i valori di parametro parte A e B dell’allegato I, non includendo di fatto gli indicatori che invece si trovano nella parte C.
Questo perché gli indicatori, come si può ben notare, sono di scarso se non nessuno interesse per la sicurezza alimentare (però possono essere di interesse tecnologico o di processo, come ad esempio la durezza e/o la conducibilità).
In ragione di ciò, spetta all’impresa alimentare (sempre in riferimento al caso di specie) valutare quali parametri ricercare, tenendo a mente quanto ribadito dalla Comunicazione UE 2022/C 355/01, al punto 3.10:
“Andrebbero effettuate in proprio periodiche analisi microbiologiche e chimiche dell’acqua direttamente a contatto con gli alimenti (ad eccezione dell’acqua della rete idrica comunale), la cui frequenza è determinata da fattori quali l’origine, l’uso previsto dell’acqua.”
La base di tutto è la valutazione del rischio, e in questo sicuramente il laboratorio può essere di supporto, anche in fase di scelta di parametri come servizio aggiuntivo o come consulenza.
Per una buona valutazione del rischio può fare riferimento al documento,”Guidelines for drinking‐water quality, Fourth edition incorporating the first and second addenda”, a cura dell’OMS, anno 2022.
Il documento è stato inviato ai partecipanti assieme al materiale del corso.
Buongiorno, chiedo conferma sulle analisi da eseguirsi su campioni di acqua potabile da parte di laboratori che analizzano campioni di privati cittadini (pozzo..) o di gestori della distribuzione idrica interna (imprese alimentari, condominii, strutture ricettive…): fermo restando il fatto che sarebbe buona cosa eseguire la valutazione del rischio (comunque non obbligatoria fino al 2029 anche per le strutture prioritarie), è corretto affermare che: “nel caso in cui questa valutazione non sia (ancora) disponibile le analisi per la conformità al decreto sono ALMENO TUTTE quelle previste dall’allegato I, parte A e B (quindi analisi di e.coli e enterococchi intestinali e di TUTTI i parametri chimici indicati (a parte PFAS e altri parametri citati in articolo 24) e, nel caso di edifici prioritari, ANCHE Legionella e Pb” ? Grazie
Buongiorno,
al netto della valutazione del rischio, per le imprese alimentari non identificate come strutture prioritarie, si può fare riferimento alla Comunicazione UE 2022/C 355/01, al punto 3.10:
“Andrebbero effettuate in proprio periodiche analisi microbiologiche e chimiche dell’acqua direttamente a contatto con gli alimenti (ad eccezione dell’acqua della rete idrica comunale), la cui frequenza è determinata da fattori quali l’origine, l’uso previsto dell’acqua.”
Quindi se l’approvvigionamento è da pubblico acquedotto, si possono anche non prevedere le analisi, a meno che non sia diversamente richiesto dall’autorità competente.
Questo perché i parametri micro e chimici dell’allegato I parte A e B, come si può ben notare, sono principalmente associati alle zone di alimentazione e sistemi di distribuzione del gestore idro-potabile, e non invece ai sistemi di distribuzione interna (ad eccezione di quelli di cui alle parte D, allegato I, che però sono obbligatori solo per le strutture prioritarie).
Il controllo di tutti i parametri di cui alla parte A e B dell’allegato I, in sostanza, è una possibilità e non un obbligo, anche perché sarebbe troppo dispendioso per l’OSA e poco utile rispetto ad altre determinazioni (le domande che dobbiamo farci sono in particolare: quali di questi parametri possono variare negativamente tra punto di consegna e punto di utenza? e quali di questi possono essere di impatto per la sicurezza alimentare sulla base del processo e dei prodotti alimentari?)
Altro caso: per l’approvvigionamento autonomo dell’azienda alimentare, i parametri da ricercare sono se del caso concordati con l’autorità competente e/o definiti in norme regionali (il destino di queste norme è da capire, dato che fanno riferimento tutte al decreto 31/2001, es. Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 10 gennaio 2012, n. 2-3258 o DGR Regione Puglia n.1 del 2014).
La valutazione del rischio è sempre e comunque il perno centrale, e a tal proposito, per il settore alimentare, oltre alle Linee Guida OMS 2022 che può trovare tra il materiale didattico del corso, si può far riferimento al documento “Safety and quality of water used in food production and processing: meeting report”, FAO-OMS 2019, liberamente scaricabile dal sito dell’OMS.
In alcuni casi per l’approvvigionamento autonomo, la valutazione del rischio era già richiesta, ad esempio nella deliberazione della Giunta Regionale Piemonte del 10 gennaio 2012.
Lo stesso ragionamento fatto sopra si può estendere anche alle altre strutture.
In tal senso il laboratorio può essere di supporto nella scelta dei parametri da analizzare, associando questo tipo di servizio alla determinazione analitica.
Salve, visto che il parametro pseudomomas aeruginosa non è contemplato dal d. Lgs 18/2023 qualora venisse ricercato comunque ad es. In acque contenute in serbatoi o cisterne quale limite occorre utilizzare?
In caso di presenza riscontrata è corretto emettere un giudizio di non conformità sul rapporto di prova?
buongiorno dottore
perché ricercare un parametro non previsto dalla legge e perchè voler applicare un criterio?
una “non conformità” è sempre riferita a un requisito
se non c’è il requisito non ci può essere una non conformità
Pseudomonas aeruginosa è un parametro che ormai l’OMS ha dichiarato non di interesse per le acque per consumo umano, in base a considerazioni epidemioogiche
Buongiorno, ho svolto il corso in FAD differita e ho necessità di due chiarimenti:
1) Cifre significative: lo scorso anno ho ricevuto un rilievo Accredia in quanto esprimevo il risultato anioni con più cifre significative rispetto a quanto previsto dal metodo di riferimento (UNI EN ISO 10304-1), il quale al punto 10 prevede di indicare il risultato con massimo due cifre significative. Visto che i valori di parametro in all. III, parte B, tab. 1 del D.lgs. 18/23 indicano sempre due cifre significative, e visto che RT 08 al punto 7.8.3.1 reputa sufficiente usare massimo le due cifre significative, posso considerare un refuso l’indicazione “cifre decimali” anziché “cifre significative” riportato in all. III, parte B del D.lgs 18/23?
2) Come laboratorio abbiamo accreditato sia Conta Legionella spp secondo UNI EN ISO 11731:2017 che la ricerca in PCR secondo ISO/TS 12869:2019. La nota a pagina 108 delle Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi stabiliva quanto segue: i campioni analizzanti mediante PCR che hanno dato esito negativo, possono non essere analizzati mediante coltura (…), al contrario, se positivi, dovranno essere analizzati mediante coltura. Ora, l’all. III, parte A, del D.lgs 18/23 scrive che il metodo ISO/TS 12869:2019 può essere utilizzato per il controllo di verifica basato sul rischio e per integrare i metodi colturali. Nella sostanza: posso continuare a comportarmi come prima? Ovvero screening in PCR – se negativo mi fermo, se positivo rianalizzo con metodo colturale – oppure no?
Grazie!
buongiorno dottore, ecco le risposte:
1) Premesso che la legge comanda su tutto (anche su RT 08 e indicazioni dei metodi), premesso che certamente l’indicazione di “cirfe decimali” anziché “cifre significative” nel decreto è sicuramente uno strafalcione (ne abbiamo anche mostrato l’origine, nel corso), resta da decidere che fare. E la legge va seguita, almeno finché non viene cambiata. Quindi, almeno per ora, mettiamo il numero di DECIMALI richiesto dal decreto, in attesa di una rettifica.
2) Lo spirito della legge, al di là dell’esposizone anche in questo caso poco chiara, è certamente quello. Quindi è ragionevole adottare l’approccio da Lei opotizzato.
Buongiorno, mi occupo di gestione case vacanza. Volevo sapere a quali controlli obbligatori delle acque sono tenuto. Anche in virtù della nuova normativa.
Buongiorno, in primis occorre valutare se Lei è il responsabile delle strutture, dal punto di vista del D.Lgs. 18/23. Dipende in che veste opera: intermediario o amministratore?
l nostro laboratorio si occupa di analisi sulle acque e HACCP e si rivolge a strutture ricettive alberghiere, ristoranti, parchi termali. Siamo accreditati secondo 11731:2017 per ricerca di legionella. Avrei delle domande da sottoporvi:
– la parte A dell’allegato 3 richiede l’accreditamento per TUTTI i parametri microbiologici indicati (da a a f)?
– Vista la previsione nel prossimo futuro dei Piani di sicurezza, sarebbe possibile aggiungere ai Piani di valutazione dei Rischi Legionella che attualmente stiliamo per i nostri clienti gli altri parametri e far un unico piano?
– Nella Parte C1 dei parametri indicatori il conteggio delle colonie a 22°C riporta come Valore di parametro “Senza Variazioni anomale” che cosa si intende? Che limite bisogna considerare?
– Nella parte D allegato 1 il piombo è riportato con legionella: è obbligatorio ricercarlo?
– Nell’emissione dei RdP con legionella esprimiamo l’incertezza sempre escluso in caso di assenza del microrganismo. E’ possibile mantenere il risultato puntuale ed evitarne l’espressione visto quanto indicato nella direttiva 2020/2184?
Buongiorno Dott.ssa,
rispondendo alle sue domande:
1) se ho ben capito, il vs laboratorio si occupa di analisi nel settore dell’autocontrollo alimentare e non per gestori idro-potabili; in base a ciò, non è tenuto a rispettare le specifiche di cui all’allegato III, ovvero gli obblighi di accreditamento, dato che questi riguardano i lab responsabili delle attività di cui all’articolo 12 comma 14 del decreto 18/2023.
Nel vs caso, l’obbligo, essendo lab che esegue analisi del settore della sicurezza alimentare, è quello previsto all’articolo 40 della legge 88/2009 (per la definizione di prove e gruppi di prove si rimanda al rapporto ISTISAN 19/07).
2) se parliamo di azienda alimentare, sarebbe opportuno tenere separati i due aspetti: da una parte la sicurezza alimentare, dall’altra Legionella, che con la sicurezza alimentare non ci azzecca (essendo patogeno respiratorio associato ad inalazione e non ad ingestione). Come detto durante il corso, integrando tutto nel piano HACCP, si corre il rischio di esporsi a due sistemi sanzionatori, tra cui il dispositivo di cui all’articolo 6 comma 8 del d.lgs 193/2007.
3) Il limite “senza variazione anomale” non è pertinente per campioni che sono prelevati una tantum (una e una sola volta) oppure una volta ogni tanto, dato che si basa su una mole di risultati analitici che di norma solo il gestore idro-potabile è in grado di produrre (a tal proposito abbiamo pubblicato un post sulla pagina Facebook di Studio Arclab che ne spiega il significato).
Il senza variazioni anomale presuppone che prima sia stato definito un range di normalità.
Eventualmente, sulla base della bibliografia pertinente, l’azienda può stabilire il suo limite interno (a tal proposito suggeriamo il documento “Safety and quality of water used in food production and processing: meeting report”, FAO-OMS 2019, liberamente scaricabile dal sito dell’OMS, utile per le aziende alimentari).
4) la ricerca del piombo è subordinata alle prescrizioni di cui all’allegato VIII del decreto (eventuali indicazioni aggiuntive sono fornite dal rapporto ISTISAN 22/32).
5) Per questa prova è possibile non presentare l’incertezza, a meno che non si rientri nei casi individuati alla lettera c), punto 7.8.3.1 della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.
Forse non mi sono espressa correttamente, ma noi ci occupiamo come laboratorio privato, di ricerca di legionella secondo 11731:2017 e ci rivolgiamo principalmente a strutture alberghiere, parchi termali e anche ristoranti (presso i quali svolgiamo anche HACCP) in tal caso :
la parte A dell’allegato 3 richiede l’accreditamento per TUTTI i parametri microbiologici indicati (da a a f)?
Buongiorno Dott.ssa,
come riportato durante il corso, il rispetto dei requisiti dell’allegato III è in capo solo ai laboratori individuati all’articolo 12 comma 14 del decreto 18/2023, tra cui NON compaiono i laboratori privati (ovvero diversi dai laboratori responsabili dei controlli esterni ed interni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del decreto), che fanno analisi per aziende alimentari o strutture prioritarie.
Saluti
Buongiorno,
nel D.Lgs 31/2001 era indicato chiaramente che il risultato delle analisi doveva essere espresso in rapporto di prova con lo stesso numero di decimali del limite di riferimento.
Nel nuovo decreto invece sembra che l’arrotondamento debba essere fatto solo quando viene eseguito il confronto con il valore di parametro.
E’ quindi sottinteso che il risultato delle analisi debba essere sempre arrotondato o può essere interpretato come modalità da seguire solo se nel rdp sono espressi giudizi di conformità?
Buonasera Dott. Perini,
il vecchio decreto 31 parlava di cifre decimali all’allegato I, e poi di cifre significative all’allegato III (come modificato dal DM del 14 giugno 2017, in conformità con la direttiva europea 2015/1787).
Riguardo il nuovo decreto, siamo dinanzi all’ennesimo requisito fumoso e poco chiaro, in quanto la direttiva UE 2020/2184 si esprime in altra maniera.
Si può comunque provare ad intendere la questione come arrotondamento del risultato nell’ottica del confronto con il valore di parametro e non come caso generale.
Attenzione però:
1) non è implicito che il laboratorio debba sempre e comunque procedere al confronto; se è il laboratorio ad effettuare il confronto, allora dovrà conformarsi alle specifiche di cui all’allegato III.
2) non è detto che il confronto implichi una formulazione di una dichiarazione di conformità (il laboratorio può anche riportare i risultati e altri soggetti, ad esempio altre funzioni del gestore idrico, procedere alla valutazione della conformità).
3) l’allegato III si applica solo ai laboratori individuati ai sensi dei controlli esterni (articolo 13) e controlli interni (articolo 14), come ben specificato all’articolo 12 comma 14 del decreto.
Per i laboratori non ricompresi nella casistica di cui sopra, il nostro suggerimento è di utilizzare la regola prevista dalla direttiva 2020/2184, ovvero l’espressione del risultato utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore parametrico di cui alle parti B e C dell’allegato I.
Ieri seri ho letto vostro post su facebook circa DLvo 18/2023
“notiamo un po di confusione su come interpretare l’Allegato III …”.
Desidero farvi una domanda del tipo: “un laboratorio non accreditato
può fare analisi acqua in Condomini?”
Buongiorno, può fare la domanda, quando vuole, per il resto c’è il post…
Buongiorno
dopo aver seguito il vostro corso sul DL 18, mi sono rimasti ancora questi dubbi su cui gradirei ricevere il vostro parere:
1-Allegato I parte C – il commento relativo al parametro pH dice ” L’acqua non deve essere aggressiva.
Per le acque non frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4.5 unità pH. Per le acque naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore”.
Poichè noi abbiamo due captazioni naturalmente ricche di anidride carbonica , il cui pH a volte è 6.0 o anche 5.9, vorrei capire bene come vada interpretato quella frase. Alcuni dicono che si potrebbe riferire sempre e soltanto alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, altri dicono che si applica a tutte le acque, ma la frase può essere inferiore lascia pensare ad autorizzazioni preventive (da parte di chi?).
2- Allegato III – “Il confronto con il valore di parametro è da effettuarsi previo arrotondamento del risultato con lo stesso numero di cifre decimali riportato per il valore di parametro di cui alle Parti B e C dell’allegato I”.
Per la torbidità , il cui limite è “accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale”, è corretto indicare 1 cifra decimale con riferimento all’allegato III , tabella 1, nota 10 alla tabella 1 e con riferimento all’allegato II ,parametro operativo – valore di riferimento ? L’uno dice “l’incertezza di misura … di 1.0 NTU”. , l’altro “0.3 NTU nel 95% dei campioni e nessun superamento di 1 NTU”.
3-Allegato II – sempre a proposito della torbidità, qui è riportata la frase “Il programma di monitoraggio operativo … include il monitoraggio del parametro della <> per controllare periodicamente l’efficacia dei processi di eliminazione fisica mediante filtrazione su mezzi di filtrazione non attivi….(non applicabile alle acquee sotterranee in cui la torbidità è causata dal ferro e dal manganese)”.
Non mi è chiaro se con “impianto di trattamento dell’acqua” si riferisce solo agli impianti di filtrazione meccanici”, quali filtri a sabbia , quarzo, ecc oppure a ogni impianto di trattamento, compresa la disinfezione.
Non mi è chiaro se la frase “non applicabile alle acquee sotterranee in cui la torbidità è causata dal ferro e dal manganese” vuol dire che si applica solo a acquee superficiali con filtrazione; se invece indica che non si applica quando ci sono alte concentrazioni di ferro e dal manganese, allora si applica a tutte le superficiali e sotterranee filtrate, eccetto quando ci sono alte concentrazioni di questi elementi.
4-Allegato II – Colifagi somatici. Si ricercano su tutte le acque prima dei trattamenti, oppure solo su quelle che rientrano nel monitoraggio torbidità?
Vi ringrazio e vi saluto cordialmente
Paola Francesconi
Buongiorno dottoressa, ecco le risposte
1. C’è un punto tra le due frasi (quella riferita alle acque confezionate, quella riferita alle acque naturalmente ricche in CO2). Quindi sono due clausole distinte. La seconda consente di avere valori di pH più bbassi nel caso di presenza di CO2 tale da abbassare il valore del pH. Non sembrano previste “autorizzazioni preventive” o simili, del resto si tratta di un parametro indicatore.
2. Alla lettera, no: il riferimento per i decimali è alle sole parti B e C dell’allegato I. In ogni caso la questione non è determinante, essendo questo insieme di requisiti relativo a una valutazione di conformità, non applicabile per la torbidità, essendo il criterio di valutazione qualitativo e riferito agli andamenti.
3. Alla lettera sarebbe riferito a qualsiasi trattamento, ma poi si “precisa” che lo scopo è “controllare periodicamente l’efficacia dei processi di eliminazione fisica mediante filtrazione”, quindi, secondo buon senso, direi che non si applica alla disinfezione. Un altro esempio di scrittura confusa.
4. I colifagi vanno determinati se risulta una necessità dalla valutazione dei rischi, come indicato nella nota in alelgato II, laddove sono citati i colifagi.
In merito a quanto riportato nel nuovo D.Lgs 23 febbraio 2023 , n. 18 Art. 3 (applicabilità parziale art. da 1 a 5) per le “casette dell’acqua” oltre al piano HACCP è responsabilità del gestore della casetta (se diverso dal gestore idrico) effettuare le analisi al punto di utenza al fine di garantire il rispetto dei valori di parametro riportati nell’ allegato I parte A e B? Considerando che i valori di parametro è competenza del gestore/enti verificarli al punto di consegna si potrebbe limitare le analisi a carico del gestore della casetta ad un set minimale (Es. parametri fondamentali Gruppo A All2 parte B o DGR) con una frequenza semestrale/stagionale?
Questo ragionamento è possibile estenderlo anche ad altre imprese assimilabili ( Art. 3 comma 2)?
Essendo tali soggetti esenti dall’analisi del rischio in base a cosa potrebbero scartare alcuni parametri del gruppo B?
Buongiorno, non vi sono obblighi di analisi per le imprese alimentati o per le “case dell’acqua”, a meno di quelli risultanti dall’applicazione del reg. UE 2073:2005, per il tema dell’autocontrollo alimentare. Le analisi sono un’opportunità, per cautelarsi dai rischi di fornire o utilizzare acqua non conforme.
Salve,
fornisco consulenza sulla sicurezza per gli amministratori condominiali e ho i seguenti dubbi:
1. questo Decreto estende l’obbligo di analisi dell’acqua appunto anche ai condomìni?
2. se si, i parametri di cui commissionare l’analisi sono quelli dell’Allegato I parti A, B e D, come da art. 4 comma 2.b)?
3. se invece i parametri non sono questi, quali sono? E quali sono gli articoli che indicano tali parametri come quelli da analizzare nei condomìni?
Buongiorno, le analisi per i condomini non sono obbligatorie. Sicuramente gli amministratori, per sapere se l’acqua fornita nei condomini è conforme, possono utilizzare lo strumento dell’analisi di laboratorio. I parametri sono in particolre Legionella e Piombo, sempre in base a un’analisi del rischio (estesa anche ad altri parametri, ovvero al rischio di non conformità per altri parametri).
Buongiorno a tutti,
lavoro in un laboratorio che effettua analisi conto terzi (aziende private non sanitarie e non alimentari, vengono considerate strutture prioritarie?). Avrei da dipanare alcuni dubbi e chiedo se l’interpretazione della norma è corretta nei seguenti casi:
1) Nel caso in cui un’azienda privata si allacci direttamente alla rete, viene considerata “gestore della distribuzione interna” e conseguentemente può svolgere degli auto-controlli senza dover adempiere ai requisiti previsti di accreditamento o di lista di parametri.
2) Nel caso in cui invece si rifornisse direttamente da acqua di pozzo, diventando “gestore idro-potabile”, dovrà determinare tutti i parametri previsti dall’Allegato I parte A e B. I parametri dovranno essere accreditati poiché il laboratorio risulterà laboratorio del gestori idro-potabile e non più come laboratorio per analisi di autocontrollo.
Corretto?
Un ulteriore dubbio: dopo la valutazione del rischio (entro gennaio 2029), può subire una riduzione o aumento della lista dei parametri da ricercare? O saremo comunque sempre vincolati (con integrazione dal 2026 per alcuni analiti) alla lista dei parametri riportati nell’allegato I?
L’analisi del rischio può essere fatta dall’azienda stessa o deve essere svolta dagli organi competenti? Perché nel primo caso sarà l’azienda, che ci commissiona le analisi, che “sceglierà” i parametri sulla base delle loro valutazioni, mentre nel secondo caso saremo vincolati ad una lista di prametri predefinita. Corretto?
Questo è dovuto al fatto di poter proporre diversi profili analitici senza dover svolgere un profilo completo (talvolta oneroso), ove non richiesto, ma rispettando le indicazioni del decreto.
Vi ringrazio.
Buongiorno dottore, ecco le risposte:
1) sì, esattamente;
2) l’interpretazione che appare più corretta è quella, anche se, in base all’analisi del rischio (“dubbio ulteriore”), è possibile escludere alcuni parametri; su questo punto la legge non è chiara, sembra “trascurare” questo tipo di gestore idro-potabile nella trattazione dei controlli; la cosa migliore credo sia consultare l’ASL competente, in casi come questi; i laboratori di controllo devono essere accreditati;
3) l’analisi del rischio la deve sviluppare il gestore, sia nel caso di quelli del ciclo integrato, sia nel caso delle aziende con approvvigionamento autonomo.
Buonasera, vorrei sapere se è possibile visionare il corso più volte entro il limite di 24 ore.
Inoltre al fine di organizzare il corso vorrei sapere dal momento che il corso viene acquistato quanto tempo passa per l’attivazione dello stesso.
Buonasera dottoressa
Nel corso delle 24 ore potete rivedere il corso quante volte volete
Buonasera, ho seguito il corso sul D. Lgs. 18 da lei tenuto. Per questo le scrivo per risolvere un dubbio che ho: il parametro durezza è previsto nella tabella C2 (parametri indicatori raccomandati). Il valore di parametro è >15 °F. Se abbiamo un’acqua di pozzo addolcita con durezza inferiore a 15 dobbiamo dire che è non potabile?
Grazie per l’eventuale risposta.
Saluti.
Buonasera dottoressa
Per i parametri indicatori sono stabiliti valori non vincolanti, che non rendono l’acqua non potabile, se superati.
Ciò è chiaro ai sensi del comma 2, lettera b), dell’art. 4 del decreto, che non cita la parte C dell’allegato I. Il superamento del valore di parametro per la durezza non rende l’acqua non potabile.
Buongiorno, avrei un dubbio circa il parametro Pseudomonas aeruginosa.
Considerato che il D. Lgs 18/2023 non prevede un limite per questo parametro, se in un acqua destinata al consumo umano viene riscontrato Pseudomonas come ci si comporta con il giudizio di conformità?
Grazie mille
Saluti
Buonasera dottore, semplice: non essendoci un criterio di conformità non si esprime un giudizio di conformità (sullo specifico parametro). E magari si evita di determinarlo. Tutto qui.