Acque per consumo umano: le novità del D.Lgs. 102/2025
Le modifiche apportate al D.Lgs. 18/2023 a partire dal luglio 2025
Tutto scorre, tutto cambia, l’acqua scorre e nulla resta com’era, nemmeno le leggi sull’acqua.
“Πάντα ῥεῖ”, diceva Eraclito (nell’immagine come lo raffigura Hendrick ter Brugghen), “non si può discendere due volte nel medesimo fiume”. Parafrasandolo, potremmo dire che “non si può applicare due volte la stessa regola”, visti i cambiamenti continui di norme e leggi a cui siamo ormai abituati.
Non poteva fare eccezione a questi cambiamenti il D.Lgs. 18/2023, farcito di errori e assurdità nella sua prima edizione, prontamente (mica tanto, sono più di due gli anni di attesa) modificato da questo nuovo D.Lgs. 102/2005.
E così ci tocca un’altra volta riprendere in mano l’argomento “acque destinate al consumo umano”. Anche piuttosto in fretta, visto che le modifiche, alcune di non poco conto, entrano in vigore dal 19 luglio 2025 (i canonici quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, non essendo previsto all’interno del nuovo decreto un periodo di adeguamento).
Vuol dire che passeremo le ferie a studiare il testo aggiornato…
Per portarci un po’ avanti vediamole, queste modifiche, almeno a grandi linee.
Intanto sono ben ventidue (su ventisei in totale) gli articoli del precedente decreto che vengono modificati. Non c’è che dire, il precedente era proprio un gran bel lavoro!
E gli allegati? Tutti e nove sostituiti di sana pianta, dall’inizio alla fine. Forse per alcuni non ce n’era bisogno, ma tant’è, e le modifiche, talvolta solo puntuali, bisogna andarsele a cercare. Noi l’abbiamo già fatto per voi.
Non ci occuperemo però delle virgole e delle parentesi (ebbene sì, alcune modifiche riguardano proprio la punteggiatura, talvolta anche le minuscole e le maiuscole che, si sa, nella qualità – pardòn “Qualità” – sono come ben sappiamo fondamentali e si sprecano, anche in spregio alla grammatica). Ci limitiamo a segnalare che correggendone alcune ne sono state compromesse altre. Al prossimo decreto.
Ma vediamole, queste modifiche…
Si comincia dalle definizioni: quella nuova di “casa o chiosco dell’acqua” pare ora basata sulla conformità, menzionata ben tre volte, oltre ad essere riferita a una vecchia norma che a propria volta rimanda al “vecchio “ D.Lgs. 31 del 2001, oltre a non descrivere affatto i fantomatici “requisiti” citati invece nella nuova definizione. Cominciamo bene. Un’altra definizione chiarisce ora che anche l’approvvigionamento autonomo da parte di aziende alimentari configura l’esistenza di un “gestore”. Compaiono nuove definizioni, compresa l’ennesima di “lotto”. Capire cos’è un “lotto” è sempre più un terno al lotto.
Si prosegue con la prima rettifica, doverosa: non sarà più possibile utilizzare acqua non potabile per produrre alimenti. Con buona pace degli influencer delle friselle inzuppate in acqua di mare.
Si passa per alcune rettifiche minori e con l’introduzione di prescrizioni specifiche in caso di impianti di trattamento e per l’eliminazione delle mai esistite “autorità ambientali delle regioni” (e province autonome, in passato dimenticate, forse a causa di tirolofobia o antigermanismo) per arrivare ad alcune revisioni delle esenzioni possibili, ora da richiedere esplicitamente. Per i famigerati ReMaF cambia tutto e compare un nuovo soggetto: l’ECHA, che si aggiunge al CeNSiA, al SINTAI, ora SINA-SINTAI, forse un nipotino del SINAL, ricordandoci piacevolmente le sigle che comparivano nei fumetti di Topolino negli anni ’70. Tanto se ne parlerà tra qualche lustro.
Cambiano le regole sull’approvazione dei piani di sicurezza delle acque, si ritagliano alcuni nuovi posti su poltrone, sgabelli, strapuntini, si assegnano e si tolgono competenze (competenze? davvero?), si assegnano nuovi fondi, non si toccano le sanzioni, per lo meno per quanto riguarda gli importi.
E i parametri? Cambiano alcune indicazioni per l’adeguamento e alcune applicabilità ma le novità maggiori riguardano i (o gli) PFAs e le loro somme (oltre ad alcuni nuovi analiti specifici) e l’acido trifluoroacetico. Qualcosa di nuovo anche riguardo ai coliformi, con l’eliminazione dei riferimenti alle vecchie circolari, delle quali già segnalammo l’assurda citazione. Chiarimenti su Legionella spp., ora sempre prevista oltre alla pneumophila, e sul riferimento alle specifiche linee guida, sempre valide.
Anche per le strutture prioritarie vi sono novità nell’elenco.
Scompare infine il doppione delle linee guida ISS sui piani di sicurezza delle acque rappresentato dal vecchio allegato VI, ora costituito praticamente solo da un rimando alle linee guida suddette.
Certamente non è tutto: come detto, quasi tutto il testo è stato pesantemente emendato, anche se non tutte le incongruenze sono state eliminate, ed è impossibile sintetizzare in un articolo ogni dettaglio. Per approfondire, invece, noi siamo pronti con una versione aggiornata del corso online sul D.Lgs. 18/2023 (e successive modifiche e integrazioni, come abbiamo già scritto e fatto scrivere nei riferimenti normativi dei laboratori che seguiamo come consulenti o responsabili qualità). Vi aspettiamo quindi alla nuova edizione del corso!
locandina qui
Buongiorno,
a seguito della visione del corso avrei alcune domande.
Lavoro in un laboratorio di analisi chimiche privato ed avrei dei dubbi relativamente a:
– obbligo di accreditamento dei parametri chimici e microbiologici già esistenti in D.Lgs. 18/23 (è necessario essere accreditati, ad esempio, anche per eptacloro epossido)
– obbligo di accreditamento dei parametri chimici introdotti in D.Lgs. 102/25 (in particolare PFAS, tutti i 30 con le relative somme, e TFA)
– è obbligatorio l’utilizzo del metodo UNI EN 17892:2024 per i PFAS, tranne TFA?
– come dobbiamo comportarci nella valutazione della conformità, in un report analitico, sulla base del D.Lgs. 102/25? Ad ora, in accordo anche con ASL, emettiamo una conformità per i parametri della parte A e B, mentre indichiamo un superamento per i parametri della parte C e D. E’ corretto?
– il giudizio di conformità nel report da parte del nostro chimico è legato, ad ora, all’accreditamento almeno per i parametri di cui alla parte A, lettere da a) a f).
Come dobbiamo comportarci nella valutazione della conformità in base al D.Lgs. 102/25? Faccio un esempio. Se analizzo ad ora i PFAS non accreditati, posso dare un giudizio di conformità al Decreto? Nel video si parlava di 3 mesi di recepimento per l’accreditamento dei parametri.
– il set di PFAS del D.Lgs. 102/25 possiamo considerarlo già attuale? Alcuni clienti chiedono di mantenere il profilo vecchio, ma, anche da cosa è emerso dal corso, non penso sia fattibile. Vi chiederei un confronto in merito
– come considerare le acque di sorgente visto che, se non ho capito male, ci sono delle contraddizioni
Ringrazio per la disponibilità
Monica Mattevi
Buongiorno dottoressa, ecco le risposte
– l’obbligo di accreditamento è per tutti i parametri ma SOLO per laboratori dei gestori, che lavorano per i gestori, che eseguono analisi per il controllo ufficiale (salvo nel caso che non esistano laboratori accreditati); l’obbligo è già vigente; solo dal 13 gennaio 2026 è però obbligatorio il controllo dei PFAS;
– si tratta comunque di una dichiarazione di conformità, ai sensi della ISO 17025; il d.lgs. 102 si limita a modificare il 18, ma l’impianto rimane quello;
– per i PFAS l’obbligo di
– i metodi per i PFAS possono essere tutti quelli citati nel rapporto Istisan 19/7 (ISO, EPA, Istisan); il metodo 17892 è “raccomandato” dalla comunicazione della commissione, citata ora all’art. 9, ma l’allegato rimanda a Iatisan 19/7;
– la dichiarazione di conformità non dipende dall’accreditamento dei parametri interessati;
– per le acque di sorgente meglio un approccio prudenziale, da valutare caso per caso, situazione per situazione, viste le contraddizioni normative.
salve siamo un laboratorio accreditato con ACCREDIA . Abbiamo appena terminato il corso.
volevamo sapere se è obbligatorio avere tutti i parametri accreditati richiesti da un gestore o basta essere accreditati per la 17025 ?
saluti
BUongiorno, solo per laboratori del controllo ufficiale, interni dei gestori, o che lavorano per gestori, è richiesto l’accreditamento.