Ovvero, CHI CONTROLLA I CONTROLLORI?

Forse non tutti lo sanno (e forse certi ispettori fanno finta di non saperlo) ma anche chi si presenta munito di cartellino al collo nei nostri laboratori per “controllare” se rispettiamo le regole, è a sua volta sottoposto a un “controllo”, e deve a sua volta rispettare certe regole.

Molte di queste regole sono definite nella “Convenzione quadro ispettori ed esperti tecnici” di Accredia (CO-03-DL), in pratica il contratto che regola i rapporti tra l’ente di accreditamento e i suoi collaboratori esterni (anche con quelli interni, nei casi ormai sempre più frequenti in cui i funzionari tecnici ricoprono il ruolo di ispettore).

La nuova edizione della convenzione, pubblicata ed entrata in vigore a luglio 2022, prevede un certo numero di requisiti nuovi, che hanno un impatto non indifferente sulle attività degli ispettori, in particolare su quelle che essi effettuano autonomamente, oltre a quella di verifica istituzionale sui laboratori.

Vi sveliamo il finale: la novità di maggiore impatto è il DIVIETO, anche per gli ISPETTORI TECNICI, di svolgere ATTIVITÀ DI CONSULENZA (e non solo). Chi attualmente si avvale della consulenza di un ispettore tecnico Accredia deve ora rivolgersi altrove.

Ma vediamo più in dettaglio queste novità, assieme ad una breve ricapitolazione delle regole già esistenti (nel testo che segue i passi della convenzione sono riportati tra virgolette in grassetto corsivo).

DIVIETO DI PUBBLICITÀ

E di suggerimenti…

Sarà capitato anche a voi di sentire dall’ispettore Tale interessanti proposte di partecipazione a corsi di formazione nei quali il docente era… – toh – l’ispettore stesso. Ovviamente questi corsi non sono gratuiti. Altrettanto ovviamente, spesso, questi corsi sono noiosi più di un film della Corea del Nord con sottotitoli in uzbeko.

Magari con la velata garanzia di evitare rilievi, al patto di adeguarsi alle indicazioni (spesso totalmente distaccate dal vero contenuto delle norme) del docente-ispettore, fornite durante il (profumatamente pagato) corso.

Solito malcostume italico? Aiuto disinteressato? Induzione indebita? Concussione? Chissà, bisognerebbe interpellare qualche esperto di legislazione (o forse di costume).

Comunque, lodevolmente, Accredia ha deciso di vietare esplicitamente questa pratica (anche se magari, forse in Germania o in Svezia, un minimo di deontologia potrebbe rendere inutile un simile divieto, e in effetti altri documenti analoghi dei principali enti di accreditamento europei non lo contengono): “Nello svolgimento degli incarichi l’ispettore/esperto tecnico deve… astenersi dall’effettuare attività promozionali di eventi formativi che lo vedano direttamente coinvolto”.

È triste il fatto che una norma così banale debba essere scritta. È un auspicio che il divieto scritto ponga fine a questo triste e patetico mercato.

Ai posteri…

INCOMPATIBILITÀ

Ma veniamo ora alle parti più interessanti…

Gli ispettori (sia tecnici che di sistema) NON POSSONO accettare l’incarico se hanno avuto rapporti di consulenza o economici con il laboratorio nei tre anni precedenti la proposta di incarico. Parimenti NON POSSONO accettare l’incarico se hanno avuto qualsiasi altro tipo di rapporto con il laboratorio nei tre anni precedenti la proposta di incarico (incluse verifiche, formazione, partecipazione a organi sociali o comitati, incarichi da perito, e simili).

Il divieto riguarda anche il caso in cui l’ispettore collabori con società di consulenza che hanno fornito al laboratorio servizi negli ultimi tre anni.

INCOMPATIBILITÀ …TOTALE!

E fin qui cambia poco. Ma…

Non si può più giocare in qualunque ruolo.

Nella nuova convenzione si dichiara esplicitamente l’incompatibilità del ruolo di ispettore con tutta una serie di altre attività professionali (salvo deroghe concesse dal direttore generale, e su questo torneremo).

Ecco cosa NON POSSONO (più) FARE gli ispettori (tecnici o di sistema):

  • Non possono essere consulenti per i laboratori che intendono accreditarsi o che in futuro vorranno accreditarsi; è l’ispettore che deve accertarsi delle intenzioni del laboratorio, prima di accettare da questo un incarico di consulenza.
  • Non possono essere proprietari, soci, dirigenti di laboratori accreditati e non possono lavorare in laboratori accreditati, né come dipendenti, né con rapporto continuativo d’altra natura.
  • Non possono effettuare verifiche interne (audit) in laboratori accreditati o che intendono accreditarsi. Un po’ misterioso però un periodo successivo “sono ammesse deroghe nel caso di ispettori tecnici ed esperti tecnici, operanti congiuntamente ad altri ispettori, per verifiche sui CAB, fermo restando l’impegno ad operare con indipendenza ed imparzialità”. Cosa vorranno dire? Lo scopriremo…
  • Non possono effettuare formazione per laboratori accreditati o che intendono accreditarsi.

(“convenzione”, pag. 5)

Confidiamo nel fatto che le deroghe “per casi particolari” a cui si accennava e di cui si tratta nella nuova convenzione non vengano concesse per mera discrezionalità (più esplicitamente: un criterio “figli e figliastri” non ci parrebbe appropriato) bensì solo a fronte di effettiva e chiara opportunità.

Ad esempio pensiamo non ci sarebbe niente di male se personale delle ARPA, degli istituti zooprofilattici, dell’Istituto Superiore di Sanità, continuasse a svolgere attività di ispezione per Accredia; allo stesso modo non riterremmo così inappropriato che un tecnico con esperienza, operante come dipendente nel privato o nel pubblico, potesse mettere questa esperienza al servizio dell’ente di accreditamento, garantendo comunque l’assenza di influenze negative sull’imparzialità; ci apparirerebbe invece cosa molto inadeguata e ci porterebbe a mal pensare la concessione di una deroga ad alcuni ispettori per effettuare verifiche interne o consulenza: sarebbe un torto palese non concedere la stessa deroga a qualunque altro ispettore.

L’ipotesi “enti pubblici” sopra espressa è corroborata da quanto riportato in altro passaggio della convenzione: “Nel caso in cui l’ispettore/esperto tecnico intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con una pubblica amministrazione, prima dell’espletamento dell’incarico, l’ispettore/esperto tecnico dovrà far pervenire al dipartimento l’autorizzazione allo svolgimento dello stesso da parte dell’amministrazione di appartenenza…”.

La nuova convenzione è esplicita per quanto riguarda la possibile deroga per attività di formazione: dovrebbe riguardare solo quella “a catalogo”, ovviamente purché l’ispettore eviti di pubblicizzarla durante le visite… (anche se poi, nel testo, si ventila la possibilità di consentire agli ispettori di fornire formazione diretta specificamente a un laboratorio accreditato: ancora “figli e figliastri”? speriamo di no).

Gli ispettori possono intervenire gratuitamente come relatori anche a iniziative divulgative aperte al pubblico organizzate da laboratori accreditati, purché non entrino troppo nel dettaglio dei temi trattati e rimangano appunto a un livello meramente divulgativo, purché non si qualifichino come collaboratori di Accredia, salvo nel caso in cui l’iniziativa sia patrocinata dall’ente di accreditamento stesso.

CELERITÀ

Qualche novità anche sui tempi di risposta degli ispettori, riassumiamo insieme nuove e vecchie regole:

  • Esame documentale: 20 giorni lavorativi al massimo, dal ricevimento dei documenti da esaminare.
  • Invio documenti delle verifiche: 5 giorni lavorativi al massimo, dalla conclusione della verifica.
  • Valutazione risposte laboratori: 7 giorni lavorativi al massimo, dalla ricezione.

(Non sono compresi i tempi di disbrigo delle pratiche da parte di Accredia: su questo i vari documenti dell’ente utilizzano sempre il condizionale…)

Speriamo comunque di non sentire più di casi di laboratori che hanno atteso MESI per avere le risposte, per problemi vari da parte degli ispettori…

SETTIMO RUBA UN PO’ MENO

(Era il titolo di una commedia di tanti anni fa.)

Questo già c’era nella precedente versione della convenzione, ma abbiamo avuto più volte notizia di ispettori poco o punto ligi alla prescrizione: “Nello svolgimento degli incarichi l’ispettore/esperto tecnico deve… astenersi dal copiare documenti dei [laboratori] salvo che questi siano indispensabili come supporto ad evidenze di rilievi e non sia sufficiente la sola registrazione della loro identificazione”. (Abbiamo sostituito “laboratori” a “CABs”. Questo acronimo angloide, spesso riportato nei documenti Accredia, è francamente orripilante e inguardabile.)

Come detto, c’è chi non trattiene solo la copia ma si porta via direttamente l’originale. E non per sbaglio, vista la “selezione” operata sui documenti da asporto e visto il ritrovamento di copie degli stessi in altri laboratori, dei quali il/la furbetto/a si è saputo poi essere consulente…

Vogliamo credere che il nuovo esteso divieto di svolgere consulenza possa rendere inutile questa meschina pratica messa in atto da soggetti privi di dignità, ancor più che di rispetto per le regole.

Non crediamo invece che la prescrizione che segue abbia a che fare col Settimo Comandamento; leggiamo che “È ammissibile il rimborso per l’utilizzo dell’autovettura solo nel caso in cui altri mezzi di trasporto non siano disponibili, siano più costosi o si dimostrino inadatti per il corretto e tempestivo svolgimento dell’attività specifica”. Eppure non è raro che, da capoluogo a capoluogo, entrambi perfettamente serviti da treni, qualcuno voglia a tutti i costi utilizzare l’auto propria. Smetteranno di farlo? E, sempre in tema di auto: “La classe delle autovetture a noleggio utilizzabili è la classe B”. Quindi niente più noleggio di auto di lusso con addebito al laboratorio? O no?

CHI VA PIANO…

Non è una novità, una piccola chicca interessante: “L’ispettore quando utilizza mezzi di trasporto… deve condurre il veicolo… senza aver assunto né bevande alcoliche né sostanze stupefacenti, né farmaci che possono interferire con la capacità di guida”. Varrà anche per la conduzione delle verifiche? Eh sì, risultano anche casi, per fortuna rari, di manifesta sonnolenza postprandiale, accompagnata ad irascibilità, dovuta al consumo di alcolici in quantità eccessiva…

CHI FA LA SPIA È FIGLIO DI ACCREDÌA (con l’accento sulla i)

E questa è interessante: l’ente di accreditamento richiede agli ispettori di segnalare comportamenti “illeciti” (usano proprio questo termine… forse esagerano?) posti in essere da altri collaboratori dell’ente.

Chissà se qualche ispettore sarà disposto a segnalare il comportamento inadeguato (“illecito”, dicono loro, “sia contrario alla legge che al codice etico e di condotta di Accredia”) dei colleghi, “del quale sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza”?

Qualche esempio di “condotta illecita o contraria ai principi etici”? ne troviamo parecchi nel “codice etico” di Accredia” (citazioni in grassetto corsivo, tra virgolette):

  • esercitare pressioni indebite sui destinatari della propria attività, soprattutto ispettiva
  • evitare di comunicare alla persona competente che trattare con un dato cliente vi crea dei conflitti d’interesse
  • servirsi di informazioni interne per scopi personali

Interessanti anche i divieti riportati nel “codice di condotta”:

  • non “utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell’esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all’esercizio medesimo; ad esempio, le informazioni acquisite in sede di audit presso le organizzazioni accreditate Accredia devono essere trattate nel rispetto dell’obbligo di riservatezza e di tutela del know-how aziendale delle organizzazioni interessate
  • non accettare di eseguire incarichi per i quali non si dispone delle dovute competenze
  • non accettare di eseguire incarichi per i quali esiste, o è comunque percepita, l’esistenza di un conflitto di interessi
  • mantenere un comportamento consono alla dignità ed al decoro della professione svolta nello svolgimento dell’incarico
  • astenersi dal chiedere al [laboratorio] copie di documentazione, norme, etc. (es: copia di normativa coincidente o correlata con le prove campionate in esecuzione, rapporti di verifica c/o organizzazioni, elenco verifiche effettuate, documenti del sistema di gestione del [laboratorio], a meno che non sia necessario per dar evidenza di rilievi o di esiti di verifica…)”
  • astenersi dall‘effettuazione di attività promozionali, che possano indurre le organizzazioni verificate ad una non corretta interpretazione del significato di accreditamento e/o indurre aspettative non rispondenti alle reali situazioni in atto

Scompariranno, grazie alla nuova convenzione e al codice etico, situazioni come “Tizia si è portata via le procedure dell’incertezza e se le è rivendute”, “Caio ha fatto insistentemente pubblicità ai suoi corsi”, “Sempronio ha dato di matto e si è messo a insultare su base territoriale i collaboratori del laboratorio”, “Rosiconio si è messo a parlar male del consulente del laboratorio col titolare del laboratorio”, “Giacomino si è messo a parlar male dei tecnici, subito prima di proporsi al titolare come consulente”, “Crapulone si è scolato una bottiglia da cento euro al ristorante e poi si è pure lamentato del servizio (e al pomeriggio, durante la verifica, sonnecchiava)”? Niente di inventato, tutto proviene da confidenze ricevute.

Qualora invece qualche ispettore insista in atteggiamenti simili, saranno questi segnalati a chi di dovere, da parte dei colleghi, come richiesto dalla convenzione e dal codice etico?

CONCLUDENDO

Se l’ispettore-consulente continua a offrire il proprio servizio (formazione, consulenza, verifiche interne) ai laboratori senza avere ottenuto la “dispensa” papal… direzionale non è in regola. Non è ugualmente in regola se ricopre come esterno il ruolo di responsabile qualità di un laboratorio accreditato. Sarebbe opportuno, onde evitare complicazioni, che i laboratori verificassero la posizione dei propri consulenti, e richiedessero esplicitamente di essere portati a conoscenza della deroga, qualora questa esista effettivamente. Se la deroga non esiste, meglio rivolgersi altrove.

Se poi qualche consulente-ispettore volesse continuare a muoversi nell’ombra riteniamo sarebbe nell’interesse di tutte le parti in gioco (laboratori, colleghi, consulenti che operano alla luce del sole) segnalare all’ente di accreditamento situazioni turbative come questa.

Speriamo inoltre che la nuova convenzione possa far sì alcuni personaggi un po’ “particolari”, quelli molto interessati ai documenti ma non per gli scopi della visita, quelli che vogliono che si seguano corsi, quelli che telefonano a casa dei tecnici in cassa integrazione durante la pandemia per chiedere di inviare documenti, quelli che sembrano cabarettisti di serie B, quelli che “io dico che si deve fare così” (li abbiamo bene in mente, vero?) adottino in futuro comportamenti più consoni oppure, in caso contrario, siano definitivamente esclusi dai giochi.

Ne gioveremmo assai, tutti.