Fatta la legge, non trovato il rimando, scomparso l’obbligo
Come ormai (quasi) tutti sanno, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 55 del 6 marzo 2023) il D.Lgs. n. 18 del 23 febbraio 2023, recepimento della Direttiva UE 2020/2184 del 16 dicembre 2020.
Recepimento della direttiva europea, e non solo.
Il decreto, infatti, come meglio approfondiremo nel corso di formazione, introduce principi e requisiti del tutto assenti nella Direttiva UE 2020/2184.
Uno di questi, piuttosto interessante, è il riferimento che si trova all’art. 6 (“Obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio”), al punto 3, laddove si indicano i riferimenti bibliografici a cui fare riferimento per sviluppare i piani di sicurezza degli edifici prioritari.
Doverosamente, diremmo, si fa riferimento ai principi stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), rimanendo però un po’ nel vago, senza specificare il documento di riferimento in modo preciso. Bene, ci pensiamo noi: l’OMS ha pubblicato, ormai dal 2011, il documento “Water safety in buildings”, documento che già dal punto 2.4.2 tratta dell’esposizione a rischi per soggetti vulnerabili in funzione dei locali da questi ultimi frequentati. La trattazione prosegue poi in modo dettagliato, per tipo di edificio, al punto 2.5. Decisamente un documento “ufficiale”, oltre che appropriato al contesto della sicurezza degli edifici prioritari.
Diranno alcuni, “ma il documento è in inglese! Come facciamo?”.
Nessun problema. Esiste una pregevole, accurata e completa traduzione in italiano predisposta dal prof. Vincenzo Romano Spica dell’Università Roma IV, dalla dott.ssa Lucia Bonadonna dell’Istituto Superiore di Sanità, e altri, pubblicato nel 2012 sotto forma di “Rapporti ISTISAN 12/47”.
La Direttiva UE 2020/2184 fa riferimento, già dai “considerando” iniziali (in particolare il 14, il 15, il 29), alle linee guida OMS per quanto riguarda le modalità di valutazione del rischio. È evidente che si tratta proprio, per quanto riguarda gli edifici, del citato documento “Water safety in buildings”.
Tutto a posto, quindi? Sarebbe bastato fare riferimento anche nel recepimento italiano della norma europea alle linee guida OMS. E invece no.
Andiamo a vedere un po’ più in dettaglio la questione (anticipiamo: saranno un po’ delusi i consulenti o aspiranti tali, saranno contenti gli amministratori di condominio e forse anche i condomini).
Partiamo dalla Direttiva: all’art. 7, punto 6, essa prevede che “La prima valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici è effettuata per la prima volta entro il 12 gennaio 2029. Tale valutazione e gestione del rischio deve essere riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata”. Ci aspetteremmo un obbligo analogo nel decreto di recepimento e invece… L’omologo art. 6 del decreto di recepimento, al punto 8, prevede che “La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari di cui al comma 2, lettera c), è effettuata dai gestori idrici della distribuzione interna per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, inserita …, riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata”. Ohibò. Quindi solo i gestori dei locali prioritari dovranno effettuare la valutazione in Italia? O forse è sfuggita una “e” tra “interni” e “per gli”? Forse la seconda, considerato che al successivo punto 9 si fa nuovamente riferimento ai gestori della distribuzione idrica interna (ma usare la stessa denominazione per questi soggetti in tutto il provvedimento pareva brutto?). Ecco l’obbligo scomparso: comunque non è questo il problema di cui trattiamo oggi.
Il problema di cui trattiamo oggi è che il decreto nazionale di recepimento, anziché riprendere i riferimenti alle linee guida OMS citate nella direttiva e basta, fa riferimento a un rapporto ISTISAN. Il 22/47 citato sopra, direte voi? Per semplificare l’accesso del popolo alle leggi? No: a un altro rapporto ISTISAN del 2022: il 22/32. Dalla sigla sembrerebbe pubblicato nel 2022 e quindi, come tutti i rapporti ISTISAN dovremmo trovarlo facilmente sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità. A maggior ragione considerato che la legge entra in vigore tra pochi giorni. E invece no. Ecco cosa ci mostra il sito ISS alla data di oggi, 10 marzo 2023:
Pubblicato il 27 dicembre, modificato il 26 gennaio, “di prossima pubblicazione”. Mah. Non si erano mai viste delle revisioni dei rapporti ISTISAN, semmai delle sostituzioni con nuovi rapporti. Ma tant’è.
Il bello di questo documento è che si dichiara ispirato alla Direttiva europea, la quale però, come abbiamo visto, rimanda a sua volta alle linee guida OMS. Non era più semplice rimandare direttamente alle linee guida OMS, allora? Non abbiamo una risposta a questa domanda o meglio, ne abbiamo diverse ma preferiamo non dare troppo lavoro ai nostri avvocati…
E il testo del rapporto ISTISAN? Ad oggi non è dato a sapere quale sarà. Un vero capolavoro legislativo, peraltro non l’unico. Citiamo solo, a titolo di esempio, il rimando che nella tabella C1 dell’allegato I si fa a una circolare del Ministero della Salute precedente alla promulgazione del decreto. Sì, a una circolare! La numero 13400 del 1° aprile 2021 (non è uno scherzo). Una circolare che, come tutte le circolari, NON è una fonte del diritto. Una circolare che fa riferimento al precedente decreto 31/01, quindi non più valida. Una circolare che a sua volta rimanda a un misterioso “parere” dell’Istituto Superiore di Sanità. Una circolare pubblicata e reperibile sul sito del Miinistero? Ovviamente no. il “parere”? Nemmeno. Ma noi siamo bravi e ve li mettiamo a disposizione qui: Circolare coliformi 13400 del 01.04.2021 con parere ISS.
Pensiamo che per oggi possa bastare.
Vi terremo informati sugli sviluppi.
AGGIORNAMENTO DEL 13 marzo 2023
da oggi le linee guida sono disponibili qui
chissaà se in qualche modo ha pesato il nostro “sollecito”?..
Approfondimenti nel corso di formazione, sia in FAD diretta (24 marzo 2023, posti esauriti) che in FAD differita (disponibile dal 25 marzo, da seguire quando volete), al quale potete già iscrivervi.
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