Acque per consumo umano: le novità del D.Lgs. 102/2025
Le modifiche apportate al D.Lgs. 18/2023 a partire dal luglio 2025
Tutto scorre, tutto cambia, l’acqua scorre e nulla resta com’era, nemmeno le leggi sull’acqua.
“Πάντα ῥεῖ”, diceva Eraclito (nell’immagine come lo raffigura Hendrick ter Brugghen), “non si può discendere due volte nel medesimo fiume”. Parafrasandolo, potremmo dire che “non si può applicare due volte la stessa regola”, visti i cambiamenti continui di norme e leggi a cui siamo ormai abituati.
Non poteva fare eccezione a questi cambiamenti il D.Lgs. 18/2023, farcito di errori e assurdità nella sua prima edizione, prontamente (mica tanto, sono più di due gli anni di attesa) modificato da questo nuovo D.Lgs. 102/2005.
E così ci tocca un’altra volta riprendere in mano l’argomento “acque destinate al consumo umano”. Anche piuttosto in fretta, visto che le modifiche, alcune di non poco conto, entrano in vigore dal 19 luglio 2025 (i canonici quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, non essendo previsto all’interno del nuovo decreto un periodo di adeguamento).
Vuol dire che passeremo le ferie a studiare il testo aggiornato…
Per portarci un po’ avanti vediamole, queste modifiche, almeno a grandi linee.
Intanto sono ben ventidue (su ventisei in totale) gli articoli del precedente decreto che vengono modificati. Non c’è che dire, il precedente era proprio un gran bel lavoro!
E gli allegati? Tutti e nove sostituiti di sana pianta, dall’inizio alla fine. Forse per alcuni non ce n’era bisogno, ma tant’è, e le modifiche, talvolta solo puntuali, bisogna andarsele a cercare. Noi l’abbiamo già fatto per voi.
Non ci occuperemo però delle virgole e delle parentesi (ebbene sì, alcune modifiche riguardano proprio la punteggiatura, talvolta anche le minuscole e le maiuscole che, si sa, nella qualità – pardòn “Qualità” – sono come ben sappiamo fondamentali e si sprecano, anche in spregio alla grammatica). Ci limitiamo a segnalare che correggendone alcune ne sono state compromesse altre. Al prossimo decreto.
Ma vediamole, queste modifiche…
Si comincia dalle definizioni: quella nuova di “casa o chiosco dell’acqua” pare ora basata sulla conformità, menzionata ben tre volte, oltre ad essere riferita a una vecchia norma che a propria volta rimanda al “vecchio “ D.Lgs. 31 del 2001, oltre a non descrivere affatto i fantomatici “requisiti” citati invece nella nuova definizione. Cominciamo bene. Un’altra definizione chiarisce ora che anche l’approvvigionamento autonomo da parte di aziende alimentari configura l’esistenza di un “gestore”. Compaiono nuove definizioni, compresa l’ennesima di “lotto”. Capire cos’è un “lotto” è sempre più un terno al lotto.
Si prosegue con la prima rettifica, doverosa: non sarà più possibile utilizzare acqua non potabile per produrre alimenti. Con buona pace degli influencer delle friselle inzuppate in acqua di mare.
Si passa per alcune rettifiche minori e con l’introduzione di prescrizioni specifiche in caso di impianti di trattamento e per l’eliminazione delle mai esistite “autorità ambientali delle regioni” (e province autonome, in passato dimenticate, forse a causa di tirolofobia o antigermanismo) per arrivare ad alcune revisioni delle esenzioni possibili, ora da richiedere esplicitamente. Per i famigerati ReMaF cambia tutto e compare un nuovo soggetto: l’ECHA, che si aggiunge al CeNSiA, al SINTAI, ora SINA-SINTAI, forse un nipotino del SINAL, ricordandoci piacevolmente le sigle che comparivano nei fumetti di Topolino negli anni ’70. Tanto se ne parlerà tra qualche lustro.
Cambiano le regole sull’approvazione dei piani di sicurezza delle acque, si ritagliano alcuni nuovi posti su poltrone, sgabelli, strapuntini, si assegnano e si tolgono competenze (competenze? davvero?), si assegnano nuovi fondi, non si toccano le sanzioni, per lo meno per quanto riguarda gli importi.
E i parametri? Cambiano alcune indicazioni per l’adeguamento e alcune applicabilità ma le novità maggiori riguardano i (o gli) PFAs e le loro somme (oltre ad alcuni nuovi analiti specifici) e l’acido trifluoroacetico. Qualcosa di nuovo anche riguardo ai coliformi, con l’eliminazione dei riferimenti alle vecchie circolari, delle quali già segnalammo l’assurda citazione. Chiarimenti su Legionella spp., ora sempre prevista oltre alla pneumophila, e sul riferimento alle specifiche linee guida, sempre valide.
Anche per le strutture prioritarie vi sono novità nell’elenco.
Scompare infine il doppione delle linee guida ISS sui piani di sicurezza delle acque rappresentato dal vecchio allegato VI, ora costituito praticamente solo da un rimando alle linee guida suddette.
Certamente non è tutto: come detto, quasi tutto il testo è stato pesantemente emendato, anche se non tutte le incongruenze sono state eliminate, ed è impossibile sintetizzare in un articolo ogni dettaglio. Per approfondire, invece, noi siamo pronti con una versione aggiornata del corso online sul D.Lgs. 18/2023 (e successive modifiche e integrazioni, come abbiamo già scritto e fatto scrivere nei riferimenti normativi dei laboratori che seguiamo come consulenti o responsabili qualità). Vi aspettiamo quindi alla nuova edizione del corso!
locandina qui