CORSO “NUOVO RT 08”
Il nuovo RT 08 Accredia
Un breve corso di formazione per capire come adeguarsi (e se, e quando) al primo documento della storia dell’accreditamento pubblicato con errori di indicizzazione. E dal prossimo 1° aprile sarà uno scherzo riuscirci senza annoiarsi e senza complicarsi la vita.
Per capire quale delle due versioni del documento attualmente in circolazione è quella valida…
Il 1° aprile (no, non è uno scherzo, anche se…) è vicino: sarà necessario adeguare i documenti di sistema (manuale, condizioni contrattuali, formati dei rapporti, ecc.) e questa attività porterà via del tempo e delle risorse. Meglio quindi farlo subito nel migliore dei modi.
Saranno forniti gli esempi dei testi per recepire i nuovi requisiti, in formato word liberamente modificabile, da copiare e incollare nei vostri documenti.
Qui il link per richiedere l’iscrizione. Vedere anche nella sezione di acquisto dei corsi.
Il cap. 7.8 dice che le relazioni non possono essere considerate RdP benché contengano risultati di attività accreditate.
Quale è precisamente la differenza tra RdP e relazione? Il problema si pone quando in alcuni casi (es. indagini rumore) il report che esce è più simile ad una relazione che a un RdP classico (es. della chimica) in quanto è la norma della prova stessa che richiede l’indicazione di tutta una serie di informazioni. Dal momento che nel caso di RdP devo seguire tutte le regole dell’accreditamento inclusa l’apposizione del Marchio e nel caso della relazione sono invece libera nella redazione, è importante non confonderli uno con l’altro.
Come conseguenza di questo, se trovo più pratica per i miei scopi una relazione posso evitare di produrre del tutto un RdP? e quindi avere una prova accreditata cui non segue però nessun documento a marchio?
Un saluto e ringrazio fin d’ora per la disponibilità
Buonasera dottoressa
Crediamo che in Accredia, come detto nel corso, le idee su questo punto siano un po’ confuse, di conseguenza anche il documento RT 08 non può che esserlo altrettanto.
Il termine “relazione” non è definito in alcun documento del corpus normativo inerente la ISO 17025 e l’accreditamento: non sarebbe stata una cattiva idea, visto che si parla di queste misteriose entità nel testo del nuovo RT 08, inserire una definizione del termine. Nello specifico del settore delle indagini sul rumore (ma lo stesso si può dire riguardo alle indagini su emissioni in atmosfera, igiene del lavoro, e ancora per altri settori) sono le stesse norme relative ai metodi a richiedere di accompagnare i risultati con una serie molto lunga di informazioni, di fatto prevedendo che il laboratorio predisponga quella che quasi sempre chiunque chiamerebbe “relazione” (ad esempio la norma UNI 13284 relativa alla determinazione delle polveri nelle emissioni chiama “rapporto di misurazione” il documento), e che proprio “relazione tecnica” viene chiamata in altri (ad esempio nella norma UNI 9432 – determinazione del livello di esposizione al rumore in ambienti di lavoro). Direi che per logica e buon senso, e secondo quanto riportato in altri punti di RG 09 e RT 08, i risultati di attività di questo tipo DEVONO essere riportati come indicato nelle specifiche norme pertinenti (come quelle citate e altre analoghe) e, se le attività rientrano nel dominio di accreditamento del laboratorio, DEVONO essere accompagnati dal marchio Accredia su ogni pagina. Diverso può essere il caso di una “relazione” predisposta in ambito ad esempio di AUA, oppure di una perizia di parte o d’ufficio, nella quale entrano elementi non richiamati dalle norme relative ai metodi e informazioni acquisite per vie diverse da quella dell’analisi o della misurazione, fondamentali per definire le risposte (e non solo i risultati) che saranno forniti a chi li dovrà utilizzare.
Gentile Dott. Tarditi,
dopo avere seguito i corsi su RT-08 e dichiarazioni di conformità vorrei porle due domande:
-In RT-08 il paragrafo 6.5 si riferisce alle caratteristiche dei materiali di riferimento coinvolti solo nelle operazioni di taratura oppure anche a quelli utilizzati per l’esecuzione delle prove? In caso il paragrafo si riferisse ai soli materiali di riferimento coinvolti nelle tarature, dove sono indicate le caratteristiche di quelli usati per l’esecuzione delle prove?
-In RT-08 paragrafo 7.8.6.1 è riportato che lo stato di accreditamento di una dichiarazione di conformità “è chiaramente indicato dalle prove a cui la stessa si riferisce”. Tuttavia, in quasi tutti i casi, l’eventuale dichiarazione di conformità si riferisce ad un campione e non ad una singola determinazione. Dal momento che su un campione possono essere eseguite sia prove accreditate che prove non accreditate, secondo noi, la dichiarazione di conformità va riportata come non accreditata. Tuttavia non abbiamo riscontro su RT-08.
Grazie.
Cordiali saluti
Antonio De Rosa
buonasera dottore
– il paragrafo 6.5 della norma, e così pure quello corrispondente dell’RT 08, trattano dei materiali di riferimento (dotazioni) per i casi in cui è richiesta riferibilità metrologica dei risultati; ciò vale sia per le tarature (es. pesi campione) che per le analisi (es. soluzioni standard per taratura strumenti); in tutti gli altri casi nei quali la riferibilità metrologica non è richiesta o non è applicabile (es. controlli accessori, microbiologia) il paragrafo e i suoi contenuti non sono applicabili
– per la dichiarazione di conformità non è necessario specificare se è accreditata o meno (come riportato in RT 08): essendo indicate come accreditate o non accreditate le determinazioni analitiche, è facile comprendere quali parti della dichiarazione rientrano nell’accreditamento e quali no
Gentile Dott. Tarditi
Il nostro ispettore di sistema , solleva il problema della autorizzazione all’emissione dei Rapporti di Prova, asserendo che proprio il nuovo RT-08 prescriva che un Laboratorio anche se piccolo , necessiti di due figure: tecnico e responsabile.
Il nostro Laboratorio accreditato da più di 10 anni ha in organico solo il Responsabile che funge anche da tecnico.
Fermo restando che secondo quanto leggo anche gli l’RT-08 precedenti parlavano di autorizzazione all’emissione del rapporto di prova, siamo sempre stati non conformi e se sì perchè nessuno lo ha rilevato?
Grazie.
Buongiorno Rita, grazie della domanda
Siamo di fronte all’ennesimo caso di incapacità di lettura di un testo normativo, detta anche “analfabetismo funzionale”, malattia diffusa nel corpo ispettori alla quale non sembra ci sia gran volontà di porre rimedio. Ricordo che quando ero ispettore la direzione Accredia correggeva spesso e volentieri rilievi poco solidi o non scritti in modo sufficientemente comprensibile. Non ho purtroppo da anni notizia di interventi di questo tipo. Al dunque, il punto 5.2 della ISO 17025 prescrive di “identificare la direzione che ha la responsabilità complessiva del laboratorio”. Nulla aggiunge il documento Accredia RT 08. Il punto 7.8.1.1 richiede che i risultati siano “riesaminati e approvati prima di essere emessi”. Anche in questo caso non si trova nulla di più nel corrispondente punto del documento RT 08. Il punto 6.2.6 richiede al laboratorio di “autorizzare personale che esegua specifiche attività di laboratorio” ma non richiede certamente di separare in qualche modo le funzioni di tecnico e di respondabile. E’ quindi palese che nulla vieta ai laboratori di far coincidere le funzioni di tecnico e responsabile. L’ispettore ha evidentemente preso un granchio… Niente di nuovo sotto il sole.
Buongiorno….
Il punto 7.8.1.1 richiede che i risultati siano “riesaminati e approvati prima di essere emessi”…..
Questo vuol dire che può farlo la medesima persona?? Non capisco perchè non riescono a rendersi conto che i piccoli Laboratori, spesso non riescono a sostenere costi in più per nuove figure….E per costi in più intendo anche i costi per mantenere una qualifica.
Ciao Maria, nella norma e nell’RT 08 nulla vieta, come detto in risposta all’altra domanda, che la stessa persona ricopra più ruoli. Ho seguito e seguo laboratori formati da una sola persona. Bastaa definire “chi fa cosa” nei documenti e/o registrazioni di sistema.